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La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale toscana n. 19/2003, che aveva attribuito alle Province la competenza per autorizzare l’immissione in mare di alcuni materiali. Il ricorso del Governo, che invocava la competenza esclusiva statale in materia ambientale, non è accolto.
Di cosa si tratta
La Regione Toscana aveva modificato con la legge n. 19/2003 le proprie norme sulla tutela della fascia costiera, attribuendo alle Province la competenza per rilasciare le autorizzazioni all’immissione in mare di materiali provenienti da strutture costiere (casse di colmata, vasche di raccolta). Il Governo aveva impugnato la legge, ritenendo che la materia rientrasse nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, comma 2, lett. s, Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri: illegittimità costituzionale della legge regionale toscana n. 19/2003, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente), per aver attribuito alle Province funzioni autorizzatorie in materia di immersioni in mare che spetterebbero allo Stato.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la legge regionale impugnata si inserisse correttamente nell’ambito delle competenze regionali e provinciali, senza invadere la riserva statale in materia di tutela dell’ambiente, alla luce della disciplina statale già vigente in materia (l. n. 179/2002, art. 21).
Il principio
La ripartizione delle funzioni autorizzatorie in materia di immersioni in mare di materiali provenienti da strutture costiere, se avviene nel rispetto della normativa statale di principio, può essere esercitata dalle Regioni e dagli enti locali da esse designati senza violare la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.
Domande e risposte
Cosa disciplina la legge regionale toscana n. 19/2003?
Modifica la legge regionale n. 88/1998 attribuendo alle Province la competenza per rilasciare le autorizzazioni all’immersione in mare di materiali provenienti da casse di colmata, vasche di raccolta o strutture ubicate in ambito costiero.
Qual è il confine tra competenza statale e regionale in materia ambientale?
Lo Stato ha competenza esclusiva sulla tutela dell’ambiente (art. 117, comma 2, lett. s, Cost.), ma le Regioni possono esercitare funzioni amministrative nelle materie di propria competenza anche con rilevanza ambientale, purché nel rispetto dei principi statali.
Quali erano le norme statali di riferimento?
Il d.lgs. n. 152/1999 (tutela delle acque) e la legge n. 179/2002 (art. 21), che individuano nella Regione l’autorità competente per il rilascio di alcune autorizzazioni, consentendo un’articolazione del potere a livello provinciale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, con riserva statale per la tutela dell’ambiente
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.