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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte afferma che la Regione Veneto aveva il diritto di concludere l’accordo di cooperazione transfrontaliera con i Länder austriaci nell’ambito del programma Interreg III A, ma che allo Stato non spettava inibire tale conclusione con la nota ministeriale impugnata. La Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Friuli-Venezia Giulia vedono invece il loro conflitto dichiarato inammissibile.

Di cosa si tratta

La Regione Veneto, la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Bolzano avevano firmato nel 2002 un accordo di cooperazione transfrontaliera con i Länder austriaci Tirolo, Carinzia e Salisburgo, nell’ambito del programma comunitario Interreg III A, senza la preventiva intesa con il Governo richiesta dalla legge n. 948 del 1984. Il Governo aveva poi emanato una nota ministeriale che contestava tale modalità operativa. Da ciò nacquero due conflitti di attribuzioni incrociati.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitti di attribuzioni: il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’accordo transfrontaliero sottoscritto senza previa intesa governativa (violazione art. 117 Cost. e art. 5, l. n. 948/1984); la Provincia autonoma di Bolzano aveva a sua volta contestato la nota ministeriale n. 200/00472/89.6 del 31 maggio 2002 del Ministro per gli affari regionali che ne limitava il potere estero.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il conflitto statale nei confronti di Friuli-Venezia Giulia e Provincia di Bolzano; afferma che spetta alla Regione Veneto concludere l’accordo transfrontaliero; afferma che non spetta allo Stato emanare la nota ministeriale nei termini in cui era stata formulata, riconoscendo le competenze regionali nel quadro del rinnovato Titolo V della Costituzione.

Il principio

Le Regioni e le Province autonome possono esercitare il proprio potere estero, concludendo accordi di cooperazione transfrontaliera con enti di Stati esteri, nelle materie di propria competenza e nell’ambito di programmi comunitari come Interreg, nel rispetto dei limiti costituzionali e delle procedure previste dalla legge, senza che lo Stato possa inibire tale attività con atti non conformi al riparto di attribuzioni.

Domande e risposte

Cosa sono gli accordi di cooperazione transfrontaliera?

Sono intese stipulate da enti territoriali (Regioni, Province autonome) di paesi confinanti per realizzare progetti comuni in settori di competenza locale, spesso nell’ambito di programmi finanziati dall’Unione europea come Interreg.

Perché era necessaria l’intesa con il Governo?

La legge n. 948 del 1984, che ratifica la Convenzione di Madrid sulla cooperazione transfrontaliera, prevede che le Regioni debbano ottenere la previa intesa governativa per stipulare accordi con enti di Stati esteri, a tutela della coerenza della politica estera nazionale.

Come cambia il quadro con la riforma del Titolo V del 2001?

La riforma ha ampliato le competenze regionali in materia di rapporti internazionali e con l’UE (art. 117, comma 9, Cost.), attribuendo alle Regioni poteri più ampi di collaborazione transfrontaliera nelle materie di loro competenza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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