Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara incostituzionali le leggi regionali di Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Marche ed Emilia-Romagna che vietavano o limitavano il condono edilizio statale. Le Regioni non possono adottare norme che si contrappongono direttamente a una legge statale di condono nella misura in cui essa esprime principi fondamentali della materia concorrente.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato quattro leggi regionali (Toscana l. 55/2003, Friuli-Venezia Giulia l. 22/2003, Marche art. 4 l. 29/2003, Emilia-Romagna) che, in risposta al condono edilizio statale dell’art. 32 d.l. 269/2003, avevano introdotto divieti o limitazioni alla sanatoria degli abusi edilizi nel rispettivo territorio.
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorso governativo contestava che le leggi regionali violassero la competenza statale a dettare i principi fondamentali in materia di governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.). La posizione delle Regioni era che potessero esercitare la propria competenza concorrente nel senso più restrittivo rispetto alla normativa statale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di tutte e quattro le leggi regionali. Le Regioni non possono neutralizzare integralmente una legge statale di condono, poiché essa esprime scelte di principio nella materia concorrente del governo del territorio. Tuttavia, come chiarito dalla sentenza n. 196/2004, le Regioni mantengono la facoltà di fissare condizioni più restrittive rispetto a quelle statali.
Il principio
In materia di governo del territorio, le Regioni non possono emanare leggi che disapplichino in toto la disciplina statale del condono edilizio. La competenza regionale concorrente si esercita entro i principi fondamentali posti dallo Stato, potendo solo renderli più restrittivi, non neutralizzarli.
Domande e risposte
Qual è la differenza rispetto alla sentenza n. 196/2004?
La n. 196 ha dichiarato incostituzionali alcuni commi della legge statale perché troppo rigidi verso le Regioni; la n. 198 dichiara incostituzionali le leggi regionali che andavano nel senso opposto, vietando completamente il condono. I due provvedimenti delimitano il perimetro della competenza concorrente.
Le leggi regionali annullate avevano prodotto effetti?
Sì, erano già in vigore. L’annullamento retroattivo travolge gli effetti prodotti, salvo i rapporti già esauriti.
Cosa possono fare le Regioni dopo questa sentenza?
Possono fissare limiti più restrittivi (volumi inferiori, meno tipologie sanabili) ma non vietare completamente il condono edilizio statale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni in materia concorrente
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.