Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara incostituzionali le leggi regionali di Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Marche ed Emilia-Romagna che vietavano o limitavano il condono edilizio statale. Le Regioni non possono adottare norme che si contrappongono direttamente a una legge statale di condono nella misura in cui essa esprime principi fondamentali della materia concorrente.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato quattro leggi regionali (Toscana l. 55/2003, Friuli-Venezia Giulia l. 22/2003, Marche art. 4 l. 29/2003, Emilia-Romagna) che, in risposta al condono edilizio statale dell’art. 32 d.l. 269/2003, avevano introdotto divieti o limitazioni alla sanatoria degli abusi edilizi nel rispettivo territorio.

La questione di legittimità costituzionale

Il ricorso governativo contestava che le leggi regionali violassero la competenza statale a dettare i principi fondamentali in materia di governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.). La posizione delle Regioni era che potessero esercitare la propria competenza concorrente nel senso più restrittivo rispetto alla normativa statale.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di tutte e quattro le leggi regionali. Le Regioni non possono neutralizzare integralmente una legge statale di condono, poiché essa esprime scelte di principio nella materia concorrente del governo del territorio. Tuttavia, come chiarito dalla sentenza n. 196/2004, le Regioni mantengono la facoltà di fissare condizioni più restrittive rispetto a quelle statali.

Il principio

In materia di governo del territorio, le Regioni non possono emanare leggi che disapplichino in toto la disciplina statale del condono edilizio. La competenza regionale concorrente si esercita entro i principi fondamentali posti dallo Stato, potendo solo renderli più restrittivi, non neutralizzarli.

Domande e risposte

Qual è la differenza rispetto alla sentenza n. 196/2004?

La n. 196 ha dichiarato incostituzionali alcuni commi della legge statale perché troppo rigidi verso le Regioni; la n. 198 dichiara incostituzionali le leggi regionali che andavano nel senso opposto, vietando completamente il condono. I due provvedimenti delimitano il perimetro della competenza concorrente.

Le leggi regionali annullate avevano prodotto effetti?

Sì, erano già in vigore. L’annullamento retroattivo travolge gli effetti prodotti, salvo i rapporti già esauriti.

Cosa possono fare le Regioni dopo questa sentenza?

Possono fissare limiti più restrittivi (volumi inferiori, meno tipologie sanabili) ma non vietare completamente il condono edilizio statale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.