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La Corte ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti (TAR Emilia-Romagna sezione di Parma, TAR Piemonte e GIP Tribunale di Verona) che avevano sollevato questioni sull’art. 32 del d.l. 269/2003. La sentenza n. 196/2004, pronunciata contestualmente, ha modificato la disciplina impugnata rendendo necessario un nuovo esame della rilevanza delle questioni.
Di cosa si tratta
Tre giudici (il TAR Emilia-Romagna sezione di Parma, il TAR Piemonte e il GIP del Tribunale di Verona) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, in materia di condono edilizio. Le questioni erano in parte analoghe a quelle decise con la sentenza n. 196 del 2004.
La questione di legittimità costituzionale
I rimettenti contestavano disposizioni dell’art. 32 del d.l. 269/2003 in riferimento a parametri costituzionali relativi alle competenze regionali in materia di governo del territorio. Le questioni erano connesse a quelle risolte con la sentenza n. 196/2004.
La decisione della Corte
La Corte, anziché pronunciarsi nel merito, dispone la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. La sentenza n. 196/2004 ha dichiarato parzialmente incostituzionale la disciplina impugnata, modificando sostanzialmente il quadro normativo. I giudici a quibus devono quindi riesaminare la rilevanza e la perdurante applicabilità delle questioni originariamente sollevate.
Il principio
Quando una pronuncia della Corte sopravvenuta nel corso del giudizio incidentale modifica sostanzialmente la normativa su cui si fondavano le questioni di legittimità costituzionale, gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti perché valutino la persistente rilevanza delle questioni.
Domande e risposte
Cosa significa “restituzione degli atti”?
Significa che la Corte non decide nel merito e rimanda i fascicoli ai giudici che avevano sollevato le questioni, affinché rivalutino se le questioni siano ancora rilevanti dopo la sopravvenuta sentenza n. 196/2004.
I giudici rimettenti sono obbligati a risollevare le questioni?
No. Dopo aver riesaminato la normativa modificata, possono ritenere le questioni superate oppure sollevarle nuovamente in forma riformulata.
Quando si utilizza questo meccanismo?
La Corte ricorre alla restituzione degli atti nei casi in cui, durante il giudizio incidentale, sopravvenga una modifica normativa che rende incerto se la questione sia ancora pertinente al caso concreto davanti al giudice a quo.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza legislativa concorrente in materia di governo del territorio
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.