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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile la questione sollevata dal Consiglio di Stato sull’art. 3, comma 2, della legge n. 87/1994, riguardante il computo dell’indennità integrativa speciale nella buonuscita dei pubblici dipendenti. La decisione di inammissibilità si basa sulla verifica preliminare della legittimazione del Consiglio di Stato in sede di parere su ricorso straordinario.

Di cosa si tratta

L’art. 3, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n. 87, disciplina il computo dell’indennità integrativa speciale (IIS) nella determinazione dell’indennità di buonuscita (TFR) dei pubblici dipendenti. La questione è nata da un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un’ex dipendente dell’istruzione, cui l’INPDAP di Salerno aveva negato tale computo. Il Consiglio di Stato, in sede di parere sul ricorso straordinario, si era interrogato sulla propria legittimazione a sollevare la questione.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 3, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell’indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti). Parametri costituzionali: artt. 3 (uguaglianza), 24 (diritto di difesa) e 97 (buon andamento della pubblica amministrazione). Rimettente: Consiglio di Stato, seconda sezione, in sede di parere su ricorso straordinario.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione inammissibile. Pur avendo il Consiglio di Stato affrontato la questione preliminare della propria legittimazione a sollevare incidenti costituzionali in sede di parere su ricorso straordinario, la Corte rileva un vizio che impedisce l’esame nel merito.

Il principio

Il Consiglio di Stato in sede di espressione del parere su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presenta caratteristiche che pongono questioni sulla sua natura di «giurisdizione» ai fini della rimessione incidentale. L’inammissibilità può derivare da vizi nel modo in cui la questione è stata formulata o da una carente motivazione sulla rilevanza.

Domande e risposte

Che cos’è il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica?

È un rimedio amministrativo alternativo al ricorso giurisdizionale davanti al TAR. Il Consiglio di Stato esprime un parere vincolante (dopo la legge n. 69/2009), sulla base del quale il Presidente della Repubblica emette il decreto decisorio.

L’indennità integrativa speciale entra nella buonuscita?

La legge n. 87/1994 si proponeva di chiarire le regole per il computo dell’IIS nel TFR dei pubblici dipendenti. La questione riguardava se determinate componenti retributive dovessero essere incluse nella base di calcolo della buonuscita.

Perché la Corte ha dichiarato la questione inammissibile e non infondata?

L’inammissibilità dipende da un vizio processuale o formale; l’infondatezza presuppone un esame del merito. La Corte ha ritenuto che la questione non potesse essere esaminata nel merito per ragioni procedurali, lasciando aperta la questione sostanziale sull’IIS nella buonuscita.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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