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La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere in merito alla legge regionale del Molise n. 17/2002, che disciplinava i contributi ai gruppi consiliari con possibile effetto retroattivo. La norma impugnata era stata abrogata e sostituita dalla Regione stessa con la legge n. 43/2002, che eliminava il difetto contestato, rendendo superflua la pronuncia nel merito.
Di cosa si tratta
La Regione Molise aveva approvato la legge n. 17/2002, che aggiornava i contributi mensili destinati ai gruppi consiliari regionali prevedendo un adeguamento retroattivo al 1991 tramite le variazioni dei prezzi al consumo ISTAT. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la norma davanti alla Corte costituzionale, ritenendola equivoca e potenzialmente retroattiva, senza copertura finanziaria. Nel corso del giudizio, però, la stessa Regione aveva abrogato la legge contestata.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1 della legge della Regione Molise 2 agosto 2002, n. 17, in riferimento agli artt. 3, 81, 97 e 117, primo comma, della Costituzione. La norma era censurata per l’ambiguità del testo (che permetteva un’applicazione retroattiva al 1991 dei contributi ai gruppi consiliari), con violazione del principio di copertura finanziaria ex art. 81 Cost. e dei principi di ragionevolezza e buon andamento.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. La Regione Molise, dopo la proposizione del ricorso, aveva approvato la legge regionale n. 43/2002, che ha abrogato integralmente la legge n. 17/2002 e ha dettato una nuova disciplina dei contributi ai gruppi consiliari, eliminando l’efficacia retroattiva e prevedendo l’aggiornamento annuale dei contributi solo a decorrere dall’anno successivo all’entrata in vigore della nuova legge. Venuto meno l’oggetto del ricorso, il giudizio si è estinto.
Il principio
Quando la norma regionale impugnata in via principale viene abrogata e sostituita dalla stessa Regione con una disciplina che elimina i vizi contestati, prima che la Corte si pronunci nel merito, il giudizio di legittimità costituzionale si chiude con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La pronuncia nel merito è possibile solo se permane un interesse concreto al giudizio.
Domande e risposte
Cosa significa “cessata materia del contendere”?
Significa che, nel corso del giudizio costituzionale, è venuto meno l’oggetto della controversia (la norma impugnata è stata abrogata), rendendo inutile una pronuncia nel merito. La Corte non si pronuncia sulla fondatezza o meno della questione.
La nuova legge regionale n. 43/2002 ha sanato il vizio?
Sì. La legge n. 43/2002 ha eliminato l’effetto retroattivo al 1991 che aveva originato il ricorso, prevedendo l’aggiornamento dei contributi solo pro futuro, a decorrere dall’anno successivo all’entrata in vigore, con copertura finanziaria.
L’art. 81 della Costituzione impone sempre la copertura finanziaria alle leggi regionali?
Sì. Il principio della copertura finanziaria di cui all’art. 81 Cost. è applicabile anche alle leggi regionali che comportino spese: ogni previsione normativa che generi oneri finanziari deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, invocato contro l’ambiguità retroattiva della norma
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, primo comma invocato come parametro
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