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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La proroga delle sospensioni degli sfratti per categorie protette (anziani, disabili) è stata dichiarata non fondata, ma con un ammonimento al legislatore: ulteriori proroghe senza compensazione per i locatori non potranno sottrarsi alle censure di incostituzionalità.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Firenze aveva dubitato della legittimità dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 122/2002 (conv. l. n. 185/2002), che prorogava fino al 30 giugno 2003 la sospensione delle procedure esecutive di rilascio nei confronti di conduttori anziani (oltre 65 anni) o con disabilità, privi di reddito sufficiente. Si trattava della terza proroga consecutiva, portando la sospensione totale a oltre due anni e mezzo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Firenze lamentava: disparità di trattamento tra i locatori (art. 3 Cost.); compressione del diritto alla tutela esecutiva (art. 24 Cost.); limitazione del diritto di proprietà (art. 42 Cost.); violazione del principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.). La norma era già la quarta del genere in pochi anni.

La decisione della Corte

La questione è stata dichiarata non fondata. La Corte ha richiamato la propria sentenza n. 310/2003, che aveva già affermato la costituzionalità di misure sospensive purché «transitorie ed essenzialmente limitate nel tempo». Tuttavia ha ammonito: ove il legislatore persista nella stessa logica senza prevedere alcuna comparazione tra condizione del conduttore e del locatore, né misure compensative a carico della collettività, le future proroghe non potranno sottrarsi alle censure di illegittimità costituzionale.

Il principio

Le sospensioni degli sfratti per categorie protette sono costituzionalmente tollerabili solo se circoscritte a un periodo transitorio e non ripetuto; il legislatore non può scaricare indefinitamente l’onere sociale della tutela degli inquilini deboli esclusivamente sui locatori privati, senza compensazione e senza valutazione comparativa delle situazioni.

Domande e risposte

Un locatore può eseguire lo sfratto contro un conduttore anziano ultrasessantacinquenne in difficoltà?

Sì, in linea generale: la sospensione di cui al d.l. n. 122/2002 era una misura temporanea scaduta al 30 giugno 2003 (poi prorogata ancora con d.l. n. 147/2003). La Corte ha chiarito che proroghe indefinite sarebbero incostituzionali.

Perché la Corte non ha accolto la questione pur riconoscendo i problemi?

Perché la sospensione impugnata aveva ancora un carattere formalmente temporaneo e coincideva con l’avvio di un meccanismo di reperimento di alloggi da parte dei Comuni (art. 80, co. 22, l. n. 388/2000). Il vizio di illegittimità sarebbe divenuto insanabile solo con ulteriori proroghe non accompagnate da misure compensative.

I Comuni sono obbligati a trovare alloggi per gli inquilini sfrattati in difficoltà?

La norma del 2000 mirava ad avviare un meccanismo permanente di reperimento da parte dei Comuni di immobili per persone bisognose soggette a sfratti; la sospensione automatica era concepita come transitoria in attesa di questa soluzione strutturale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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