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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La questione sull’art. 139 c.p.c. è stata dichiarata manifestamente infondata: la Corte aveva già stabilito con la sent. n. 28/2004 che per il notificante il perfezionamento della notifica avviene alla consegna all’ufficiale giudiziario, non alla consegna al portiere.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Napoli, giudicando su un’opposizione a decreto ingiuntivo, aveva dubitato che l’art. 139 c.p.c. (notifica in mani proprie con consegna al portiere) fosse incostituzionale nella parte in cui faceva decorrere la notifica — anche per il notificante — dal momento della consegna al portiere e non da quello della consegna all’ufficiale giudiziario. Il problema era emerso dopo la sentenza n. 477/2002 che aveva scisso i momenti di perfezionamento per notificante e destinatario nelle notifiche a mezzo posta.

La questione di legittimità costituzionale

Il rimettente sosteneva che l’art. 139 c.p.c., letto letteralmente, imponesse al notificante di subire le conseguenze di ritardi dell’ufficiale giudiziario nella consegna al portiere, violando gli artt. 3 e 24 Cost.

La decisione della Corte

La questione è stata dichiarata manifestamente infondata. Con la sentenza n. 28 del 2004 la Corte aveva già affermato che il principio della scissione del momento di perfezionamento della notifica per il notificante (alla consegna all’ufficiale giudiziario) e per il destinatario (alla consegna al portiere/ricevente) vale anche per l’art. 139 c.p.c.: il rimettente aveva rifiutato questa interpretazione senza fornire argomenti nuovi.

Il principio

Per effetto della giurisprudenza costituzionale, nell’ordinamento processuale civile vige il principio per cui la notifica si perfeziona per il notificante al momento della consegna all’ufficiale giudiziario, indipendentemente da quando l’atto raggiunge il destinatario: ciò vale per tutte le forme di notifica, inclusa quella dell’art. 139 c.p.c.

Domande e risposte

Se consegno l’atto all’ufficiale giudiziario nell’ultimo giorno utile, la notifica è tempestiva anche se il portiere la riceve il giorno dopo?

Sì. La Corte costituzionale ha stabilito che per il notificante il termine si considera rispettato alla consegna all’ufficiale giudiziario; i termini a carico del destinatario decorrono invece dal momento in cui egli riceve effettivamente l’atto.

Perché il rimettente riteneva l’art. 139 c.p.c. non suscettibile di interpretazione conforme?

Il giudice a quo leggeva il terzo e quarto comma dell’art. 139 c.p.c. come inequivocabili nel fissare il perfezionamento alla consegna al portiere. La Corte ha ribadito che tale lettura restrittiva è superata dalla sent. n. 28/2004.

Cosa succede se l’opposizione a decreto ingiuntivo è notificata all’ultimo giorno con consegna al portiere il giorno dopo?

L’opposizione è tempestiva per il notificante se la citazione è stata consegnata all’ufficiale giudiziario entro il quarantesimo giorno dalla notifica del decreto; il termine decadenziale per il notificante è soddisfatto in quel momento.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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