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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche sulla razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, e manifesta infondatezza per l’art. 5. L’art. 11, comma 2, viene invece dichiarato inammissibile. La materia rientra nella competenza concorrente (energia) e la legge regionale ha rispettato i principi fondamentali statali.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato tre disposizioni della legge della Regione Marche n. 15/2002 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione): l’art. 4, comma 1, sull’orario di apertura degli impianti; l’art. 5, sui requisiti minimi degli impianti; e l’art. 11, comma 2, sulle sanzioni. Il ricorso lamentava il contrasto con i principi fondamentali posti dal d.lgs. n. 32/1998 e dal d.lgs. n. 346/1999 in materia di distribuzione dei carburanti.
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorrente invocava l’art. 117, secondo comma, lett. e), h), l) e s) e terzo comma, Cost., sostenendo che la legge regionale avesse ecceduto le proprie competenze concorrenti in materia di energia e sicurezza, nonché invaso le competenze esclusive statali in materia di ordinamento civile e tutela dell’ambiente.
La decisione della Corte
La Corte: a) dichiara non fondata la questione sull’art. 4, comma 1, accertando che la disposizione sulla reperibilità dell’operatore si muove entro i principi fondamentali della disciplina statale; b) dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 5, analogamente già valutata; c) dichiara inammissibile la questione sull’art. 11, comma 2, per carenza di motivazione sulla rilevanza.
Il principio
La Regione, nell’esercizio della competenza concorrente in materia di energia, può dettare norme sull’organizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, purché rispetti i principi fondamentali posti dalla legislazione statale e non invada le materie di esclusiva competenza statale.
Domande e risposte
Di cosa si occupava la legge della Regione Marche n. 15/2002?
Dettava norme sulla razionalizzazione e l’ammodernamento della rete regionale di distribuzione dei carburanti per autotrazione: orari di apertura, requisiti degli impianti, obblighi degli operatori e sanzioni.
Perché l’art. 4, comma 1, è stato ritenuto conforme alla Costituzione?
Perché la Corte ha accertato che la previsione relativa alla reperibilità dell’operatore sugli impianti si muove coerentemente nell’ambito dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di distribuzione dei carburanti.
Quali materie risultavano in gioco?
Principalmente la materia «energia» (competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost.), con connessioni con la sicurezza, l’ordinamento civile e la tutela dell’ambiente (competenze esclusive statali).
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative: l’energia è materia concorrente
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