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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 7 della legge n. 479/1999 nella parte in cui non consente ai praticanti avvocati di comparire davanti ai tribunali militari per i reati di minore entità. Il rimettente non ha adeguatamente argomentato la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.
Di cosa si tratta
Il GUP del Tribunale militare di Roma aveva censurato l’art. 7 l. n. 479/1999, che consente ai praticanti avvocati di difendere gli imputati davanti al giudice di pace e al tribunale monocratico ma non davanti ai tribunali militari, nonostante questi ultimi operino ormai in un quadro normativo analogo a quello della giurisdizione ordinaria.
La questione di legittimità costituzionale
Art. 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui non prevede che i praticanti avvocati possano comparire davanti ai tribunali militari per gli stessi reati per cui ciò è ammesso nel rito ordinario. Parametri: artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost. Giudice rimettente: GUP Tribunale militare di Roma.
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità. Il rimettente non ha illustrato sufficientemente la rilevanza della questione nel giudizio a quo, in quanto non ha chiarito se l’imputato nel procedimento concreto avesse effettivamente intenzione di avvalersi di un praticante avvocato né ha adeguatamente motivato la non manifesta infondatezza.
Il principio
Nell’incidente di costituzionalità il giudice rimettente deve motivare sia la rilevanza della questione nel giudizio concreto sia la non manifesta infondatezza; l’omissione di tali requisiti è causa di inammissibilità.
Domande e risposte
I praticanti avvocati possono difendere davanti ai tribunali militari?
Secondo l’art. 7 l. n. 479/1999, no: tale abilitazione è limitata alla giurisdizione ordinaria (giudice di pace e tribunale monocratico).
Qual è la differenza tra tribunale militare e tribunale ordinario?
I tribunali militari giudicano i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate; pur avendo subito una progressiva assimilazione procedurale al rito ordinario, mantengono proprie regole sull’accesso alla difesa tecnica.
La Corte ha valutato l’eguaglianza di trattamento dei praticanti?
No: la questione è stata dichiarata inammissibile senza esaminare il merito, quindi il profilo di disparità rispetto ai praticanti che operano nel rito ordinario non è stato deciso.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
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