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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 140 c.p.c. nella parte in cui — a differenza di quanto stabilito per la notifica a mezzo posta con la sent. n. 477/2002 — il perfezionamento della notificazione ordinaria non avverrebbe alla data di consegna all’ufficiale giudiziario ma a quella di ricezione da parte del destinatario.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Correggio, in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva constatato che le operazioni di notifica ex art. 140 c.p.c. erano state avviate entro il termine ma completate (con l’invio della raccomandata) dopo la scadenza. Dubitava che la norma, nel far decorrere gli effetti per il notificante dalla ricezione da parte del destinatario, ledesse il diritto di difesa.
La questione di legittimità costituzionale
Art. 140 del codice di procedura civile, nella parte in cui il perfezionamento della notificazione per il notificante avverrebbe alla data di ricezione da parte del destinatario e non a quella anteriore di consegna all’ufficiale giudiziario. Parametri: artt. 3 e 24 Cost. Giudice rimettente: Giudice di pace di Correggio.
La decisione della Corte
Manifesta infondatezza. La Corte aveva già affermato che, per effetto della sent. n. 477/2002, il principio della scissione degli effetti della notifica tra notificante e destinatario deve applicarsi anche alle notifiche ai sensi dell’art. 140 c.p.c. Per il notificante il termine decorre dalla consegna all’ufficiale giudiziario: pertanto la norma, così intesa, è già conforme a Costituzione.
Il principio
Il principio della scissione degli effetti della notificazione (sent. n. 477/2002) vale anche per le notifiche ordinarie ex art. 140 c.p.c.: per il notificante il termine decorre dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
Domande e risposte
Quando si perfeziona la notifica per il notificante ai sensi dell’art. 140 c.p.c.?
Alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, non a quella in cui il destinatario riceve la raccomandata di avviso.
Cosa prevedeva la sentenza n. 477/2002?
Aveva dichiarato incostituzionale la regola per cui la notifica a mezzo posta si perfezionava per il notificante solo alla data di ricezione da parte del destinatario; la scissione degli effetti è divenuta principio generale.
Il notificante decade dal termine se l’ufficiale giudiziario invia tardi la raccomandata?
No, grazie al principio di scissione degli effetti: eventuali ritardi imputabili all’ufficiale giudiziario non possono produrre effetti decadenziali a carico del notificante.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e accesso alla tutela giurisdizionale
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza
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