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La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge n. 87/1994 sull’inclusione dell’indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti. Il meccanismo che riduce l’IIS all’effettivo 48 % non viola gli artt. 36 e 38 Cost., rientrando nella discrezionalità legislativa di contemperare i principi retributivi con le esigenze della finanza pubblica.
Di cosa si tratta
Due ex dipendenti dell’Ente Poste, collocati in quiescenza nel 1994-1995, avevano chiesto che l’indennità integrativa speciale (IIS) fosse computata nella buonuscita nella misura del 60 % e non del 48 % effettivamente applicato. La Corte d’appello di Bologna aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della legge n. 87 del 1994.
La questione di legittimità costituzionale
Art. 1, comma 1, lett. b), della legge 29 gennaio 1994, n. 87, nella parte in cui — secondo il diritto vivente — il 60 % di IIS viene ulteriormente ridotto del 20 % ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 1032/1973, portandolo all’effettivo 48 %. Parametri: artt. 36 e 38 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte d’appello di Bologna.
La decisione della Corte
Questione non fondata. La legge n. 87/1994 è il frutto di una scelta discrezionale del legislatore per omogeneizzare il calcolo dei trattamenti di fine rapporto nel settore pubblico e tra pubblico e privato, come richiesto dalla sent. n. 243/1993 della stessa Corte. La congruità della retribuzione va valutata sulla globalità del trattamento e non su singole componenti; la decurtazione non incide sulla garanzia minima di protezione della persona.
Il principio
La valutazione di conformità agli artt. 36 e 38 Cost. del calcolo dei trattamenti di fine rapporto deve riguardare la globalità del trattamento, non le singole componenti; la discrezionalità legislativa in materia previdenziale tollera riduzioni percentuali purché non comprometta il minimo vitale.
Domande e risposte
Perché l’IIS nella buonuscita vale solo il 48 % e non il 60 %?
Perché la legge n. 87/1994 inserisce l’IIS nella base di calcolo al 60 %, ma tale base è soggetta alla decurtazione del 20 % prevista dall’art. 38 d.P.R. n. 1032/1973 per tutti gli emolumenti: 60 × 0,80 = 48 %.
La riduzione al 48 % viola il principio di proporzionalità della retribuzione?
No, secondo la Corte. L’art. 36 Cost. esige proporzionalità guardando all’intero trattamento retributivo e previdenziale, non a ogni singola voce isolata.
Poteva il giudice rimettente scegliere un’interpretazione conforme senza sollevare incidente?
In presenza di diritto vivente consolidato della Cassazione, il rimettente ha la facoltà (non l’obbligo) di uniformarsi a tale orientamento; la questione è pertanto ammissibile.
Norme collegate
- Art. 36 della Costituzione — proporzionalità e sufficienza della retribuzione
- Art. 38 della Costituzione — trattamenti previdenziali adeguati alle esigenze di vita
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