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La legge n. 132/1997 esentava dall’esame per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili chi era già iscritto o aveva acquisito il diritto all’iscrizione in un albo professionale alla data di entrata in vigore della legge. Chi aveva la sessione d’esame in corso a quella data ma non aveva ancora ottenuto l’iscrizione era escluso. La Corte dichiara incostituzionale questa esclusione.
Di cosa si tratta
L’art. 6, comma 2, della legge 13 maggio 1997, n. 132, sui revisori contabili, esonerare dall’esame chi alla data del 22 maggio 1997 fosse già iscritto o avesse acquisito il diritto all’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali. Federico Albini e altri, che avevano sostenuto la sessione d’esame iniziata nel novembre 1996 e conclusasi nell’ottobre 1997, si trovavano in una posizione intermedia: la sessione era in corso alla data del 22 maggio 1997 ma non erano ancora formalmente iscritti all’albo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano, sez. I civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge n. 132/1997 in riferimento agli artt. 3, primo comma (uguaglianza), 4, primo comma (diritto al lavoro), 35, primo comma (tutela del lavoro) e 41, primo comma (libertà di iniziativa economica) della Costituzione, nella parte in cui non contemplava l’esonero per chi aveva la sessione d’esame in corso alla data di entrata in vigore della legge.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge n. 132/1997 nella parte in cui non prevede che siano esonerati dall’esame per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili anche coloro che fossero iscritti o acquisissero il diritto all’iscrizione in un albo professionale in base a una sessione d’esame in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Il principio
Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) vieta di trattare in modo diverso situazioni sostanzialmente analoghe senza una ragione giustificatrice ragionevole. Chi aveva la sessione d’esame già avviata è in una posizione del tutto equiparabile a chi aveva già ottenuto l’iscrizione: entrambi avevano già intrapreso il percorso qualificante. Escluderli dall’esonero è irragionevole.
Domande e risposte
A chi si applicava concretamente l’esonero previsto dalla legge n. 132/1997?
A chi, alla data del 22 maggio 1997 (entrata in vigore della legge), risultava già iscritto all’albo professionale dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, o aveva già acquisito il diritto all’iscrizione (ad esempio perché aveva superato l’esame di abilitazione). Chi invece stava ancora sostenendo la sessione d’esame non rientrava letteralmente nella norma.
Perché questa esclusione violava il principio di uguaglianza?
La legge prevedeva un regime transitorio di favore basato sul presupposto che i commercialisti e i ragionieri già abilitati avessero già dimostrato le competenze necessarie. Chi era in sessione d’esame si trovava in una situazione sostanzialmente identica: aveva già intrapreso il medesimo percorso qualificante. Distinguerli sulla base di un dato formale (completamento o meno della procedura) senza ragioni sostanziali è irragionevole.
Qual è la conseguenza pratica di questa sentenza per i soggetti interessati?
In forza della declaratoria di incostituzionalità, coloro che avevano la sessione d’esame in corso al 22 maggio 1997 e hanno poi conseguito l’iscrizione all’albo professionale hanno diritto all’esonero dall’esame per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili, esattamente come coloro che erano già iscritti o avevano già acquisito il diritto a esserlo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza: violato dalla disparità di trattamento tra chi era iscritto all’albo e chi aveva la sessione in corso
- Art. 4 della Costituzione — Diritto al lavoro: inciso dall’esclusione dall’esonero
- Art. 35 della Costituzione — Tutela del lavoro in tutte le sue forme
- Art. 41 della Costituzione — Libertà di iniziativa economica privata, compresa l’attività professionale autonoma
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