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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata n. 13/2003 (anticipazione del termine per l’incarico del regolamento urbanistico): la norma impugnata disciplina solo un termine per i Comuni, non prevede essa stessa il potere sostitutivo, e dunque non lede le competenze costituzionali.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato la legge regionale lucana n. 13/2003, che anticipava dal 31 marzo 2004 al 30 giugno 2003 il termine entro cui i Comuni dovevano conferire l’incarico per la redazione del regolamento urbanistico, con il rischio — in caso di inadempimento — dell’attivazione di poteri sostitutivi previsti da altra legge regionale. Il ricorrente lamentava che ciò avrebbe di fatto avocato alla Regione la funzione urbanistica dei Comuni.

La questione di legittimità costituzionale

La legge della Regione Basilicata 23 aprile 2003, n. 13 era censurata in riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lett. p), 118, primo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione. Il ricorrente era il Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione inammissibile per un duplice motivo: la norma impugnata si limita a fissare un termine per l’adempimento dei Comuni, senza disciplinare direttamente i poteri sostitutivi (che trovano fondamento in altra legge regionale, non impugnata). Le censure del ricorrente presuppongono illegittimità che eventualmente andrebbero riferite alla diversa normativa che prevede il potere sostitutivo, non a questa legge che si limita ad anticipare un termine.

Il principio

Nel giudizio in via principale, le censure devono essere riferite alle disposizioni che effettivamente producono l’effetto costituzionalmente contestato. Un ricorso che attacchi una norma “neutra” (che fissa un termine) imputandole gli effetti di un’altra norma non impugnata (quella sui poteri sostitutivi) è inammissibile.

Domande e risposte

Perché la Corte ritiene inammissibile il ricorso se c’è un rischio reale di avocazione di funzioni comunali?

Perché il rischio è mediato dall’applicazione di un’altra norma (quella che prevede il potere sostitutivo), non impugnata. Le censure del Governo avrebbero dovuto rivolgersi a quella norma, non alla norma che si limita ad anticipare il termine di adempimento.

La brevità di un termine fissato per i Comuni può essere di per sé incostituzionale?

In linea di principio, un termine eccessivamente breve potrebbe essere censurato, ma solo dimostrando che esso viola direttamente un parametro costituzionale. Nel caso concreto, la Corte non ha esaminato questo profilo a causa dell’inammissibilità della questione.

Cosa avrebbe dovuto fare il Governo per ottenere un esame nel merito?

Avrebbe dovuto impugnare anche la norma che prevede i poteri sostitutivi regionali (art. 46 della l.r. Basilicata n. 23/1999), alla quale rinvia l’art. 43 della l.r. n. 7/2003 richiamato dalla norma impugnata, contestando l’intero meccanismo sostitutivo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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