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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 7 della legge regionale emiliana n. 37/2002 (potere sostitutivo regionale in materia di espropri), inammissibile quella sull’art. 22 in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., e non fondata quella sull’art. 22 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l) e m), Cost.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato due disposizioni della legge regionale emiliana sugli espropri: l’art. 7, che prevedeva un intervento sostitutivo della Regione nei confronti dei Comuni per caso di persistente inerzia, e l’art. 22, che disciplinava l’edificabilità di fatto delle aree ai fini dell’indennità di espropriazione.
La questione di legittimità costituzionale
Gli artt. 7 e 22 della legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37 erano censurati in riferimento all’art. 120, secondo comma (art. 7), e agli artt. 117, secondo comma, lett. l) e m), e terzo comma (art. 22) della Costituzione. Il ricorrente era il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
Quanto all’art. 7: richiamando la sentenza n. 43/2004, la Corte lo ritiene conforme a Costituzione, perché la norma prevede il potere sostitutivo per ipotesi di persistente inerzia dei Comuni e in termini compatibili con i requisiti costituzionali. Quanto all’art. 22: la censura in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. è inammissibile per difetto di motivazione; quella in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l) e m), è non fondata, perché la norma regionale non incide sull’ordinamento civile né sui livelli essenziali delle prestazioni, ma si limita ad adeguare la normativa regionale al d.P.R. n. 327/2001.
Il principio
Il potere sostitutivo regionale nei confronti dei Comuni è conforme a Costituzione se disciplinato in termini specifici. La determinazione dei requisiti dell’edificabilità di fatto ai fini dell’indennità di espropriazione non lede la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile o di livelli essenziali delle prestazioni, se la norma regionale non fa che adeguare la propria disciplina alla normativa statale di riferimento.
Domande e risposte
Cos’è l’“edificabilità di fatto” rilevante per l’indennità di esproprio?
Un’area è “edificabile di fatto” quando, pur non essendo formalmente classificata come edificabile dal piano regolatore, presenta caratteristiche fisiche e di contesto che la rendono concretamente utilizzabile per la costruzione. Questa qualità può incidere sull’indennità di espropriazione spettante al proprietario.
Perché la disciplina regionale dell’edificabilità di fatto non lede la competenza statale sull’ordinamento civile?
Perché la norma si limita a declinare a livello regionale i criteri già previsti dal t.u. espropriazioni (d.P.R. n. 327/2001), senza innovare in materia di diritti dominicali o di regime della proprietà, che restano disciplinati dalla legge statale.
Quali sono le condizioni perché il potere sostitutivo regionale in materia di espropri sia legittimo?
Come in generale per tutti i poteri sostitutivi regionali (sentenza n. 43/2004), deve riguardare funzioni obbligatorie rimaste inattese, deve individuare l’organo competente, disciplinare la procedura e prevedere meccanismi di collaborazione. L’art. 7 della legge emiliana supera questo vaglio.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
- Art. 120 della Costituzione — potere sostitutivo del Governo
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.