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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge della Regione Puglia n. 2/2003, che attribuiva alla Regione un potere sostitutivo generico nei confronti dei Comuni inadempienti, senza individuare tipologia, organo competente, procedura e meccanismi di collaborazione.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato una disposizione della legge regionale pugliese sulla disciplina delle aree industriali che, in caso di inerzia dei Comuni, consentiva alla Regione di adottare “determinazioni sostitutive” senza ulteriori precisazioni. La questione riguardava i limiti del potere sostitutivo regionale nei confronti degli enti locali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001.

La questione di legittimità costituzionale

L’art. 4, comma 3, della legge della Regione Puglia 31 gennaio 2003, n. 2 era censurato in riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lett. p), e 120 della Costituzione. Il giudice rimettente era il Governo attraverso ricorso diretto in via principale.

La decisione della Corte

Richiamando la sentenza n. 43/2004, la Corte ribadisce che il potere sostitutivo regionale è costituzionalmente ammissibile se soddisfa determinati requisiti: deve essere previsto per il caso di inerzia nell’esercizio di funzioni obbligatorie; deve individuare l’organo regionale competente; deve prevedere procedure adeguate e meccanismi di collaborazione con l’ente inadempiente. Nessuno di questi requisiti è rispettato dall’art. 4, comma 3, impugnato, che si limita a prevedere generiche “determinazioni sostitutive”. La norma è perciò dichiarata costituzionalmente illegittima.

Il principio

Il potere sostitutivo regionale nei confronti dei Comuni, pur ammissibile dopo la riforma del Titolo V, è costituzionalmente legittimo solo se la legge regionale: a) lo prevede per ipotesi di mancato esercizio di funzioni obbligatorie; b) individua l’organo regionale competente; c) disciplina la procedura; d) prevede adeguati meccanismi di collaborazione con l’ente inadempiente. Una previsione generica e indeterminata è incostituzionale.

Domande e risposte

Le Regioni possono esercitare poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni?

Sì, ma solo a determinate condizioni. La riforma del Titolo V non ha concentrato tutti i poteri sostitutivi in capo allo Stato: le Regioni possono esercitarli nelle materie di propria competenza, purché nel rispetto dei requisiti individuati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 43/2004).

Cosa si intende per “meccanismi di collaborazione” con l’ente inadempiente?

La legge che prevede il potere sostitutivo deve consentire all’ente locale di essere coinvolto nel procedimento, ad esempio attraverso una diffida preventiva, un termine per adempiere e la possibilità di far valere le proprie ragioni prima che la Regione intervenga.

Qual è il rapporto tra questo potere sostitutivo regionale e quello del Governo previsto dall’art. 120, secondo comma, Cost.?

Sono distinti. L’art. 120, secondo comma, Cost. prevede un potere sostitutivo straordinario del Governo, azionabile per ragioni di interesse unitario. Le Regioni, invece, possono prevedere poteri sostitutivi ordinari nelle materie di propria competenza, con i limiti indicati dalla Corte.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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