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Le sette questioni sollevate dal Giudice di pace di Firenze sul procedimento penale di pace – relative alla mancanza dell’avviso sulla possibilità di oblazione nella citazione a giudizio – sono dichiarate manifestamente inammissibili per assoluta carenza di motivazione.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Firenze, con sette ordinanze, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 274/2000 nella parte in cui non prevede che nella citazione a giudizio davanti al giudice di pace sia indicata la facoltà dell’imputato di ricorrere all’oblazione. Tre ordinanze riguardavano anche la mancanza dell’avviso sulla possibilità di presentare domanda di oblazione; altre ancora la nullità del decreto di citazione per mancata indicazione delle circostanze sui testimoni.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (competenza penale del giudice di pace), nella parte in cui non prevede che nella citazione a giudizio siano indicate la facoltà di ricorrere all’oblazione e le sanzioni conseguenti. Parametri: artt. 3, 24 e 97, primo comma, Cost. Rimettente: Giudice di pace di Firenze con sette ordinanze del 17 dicembre 2002.

La decisione della Corte

La Corte dichiara tutte le questioni manifestamente inammissibili. Alcune erano già state dichiarate manifestamente infondate con ordinanza n. 231/2003, n. 11/2004 e n. 10/2004. Inoltre, tutte le ordinanze difettano della descrizione della fattispecie e sono prive di motivazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza: il mero rinvio alle eccezioni della difesa non è sufficiente.

Il principio

Il giudice rimettente deve motivare in modo autosufficiente sia la rilevanza della questione nel giudizio a quo sia la non manifesta infondatezza, senza potersi limitare a recepire le eccezioni della difesa. L’assenza di questa motivazione autonoma rende l’ordinanza inammissibile.

Domande e risposte

La citazione a giudizio davanti al giudice di pace deve contenere l’avviso sull’oblazione?

No, secondo la Corte. Il d.lgs. n. 274/2000 non lo prevede, e la Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la questione nella ordinanza n. 231/2003, perché l’udienza di comparizione è sede adeguata per informare l’imputato (assistito da difensore) delle alternative disponibili.

Cosa è l’oblazione nel processo penale?

L’oblazione è un istituto che consente all’imputato di estinguere il reato, in certi casi contravvenzionali, pagando una somma di denaro prima del giudizio (artt. 162 e 162-bis c.p.). Davanti al giudice di pace il quadro sanzionatorio è disciplinato dall’art. 52 del d.lgs. n. 274/2000.

In che sede l’imputato può chiedere l’oblazione davanti al giudice di pace?

All’udienza di comparizione, dove l’imputato deve essere assistito da un difensore (art. 20, comma 2, lett. e, d.lgs. n. 274/2000). È in quella sede che il difensore può prospettare e sollecitare le soluzioni alternative, inclusa l’oblazione.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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