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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La questione sulla mancata notifica della richiesta di giudizio immediato al difensore è dichiarata manifestamente infondata: il previo interrogatorio e la natura introduttiva del rito immediato giustificano l’assenza del contraddittorio in tale fase.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dubitava che l’art. 455 c.p.p. fosse incostituzionale nella parte in cui non prevedeva la notifica della richiesta di giudizio immediato del P.M. al difensore dell’imputato, così precludendo alla difesa di presentare memorie prima della decisione del GIP.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 455 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la notifica della richiesta di giudizio immediato del P.M. al difensore prima della decisione. Parametri: artt. 24 e 111, secondo comma, Cost. Rimettente: Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ordinanze del 13 marzo e 3 aprile 2002.

La decisione della Corte

La Corte dichiara le questioni manifestamente infondate, confermando il proprio costante orientamento espresso nelle ordinanze n. 371/2002, n. 127/2003 e n. 256/2003. Il previo interrogatorio assicura alla persona sottoposta alle indagini la possibilità di esercitare il diritto di difesa. Il principio di parità delle parti di cui all’art. 111 Cost. non è evocabile in relazione alle forme introduttive del giudizio, che trovano giustificazione nelle esigenze di celerità processuale.

Il principio

Il principio del contraddittorio ex art. 111, secondo comma, Cost. non impone che la difesa possa interloquire sulla richiesta di giudizio immediato del P.M. prima della decisione del GIP. Le esigenze di celerità proprie del rito immediato giustificano questa limitazione, e il previo interrogatorio garantisce comunque la possibilità di difesa.

Domande e risposte

Cosa è il giudizio immediato e quando si applica?

Il giudizio immediato è un rito alternativo che consente, in presenza di prove evidenti, di saltare l’udienza preliminare e portare l’imputato direttamente al dibattimento. Può essere richiesto dal P.M. (artt. 453-458 c.p.p.) o dall’imputato (art. 419 c.p.p.).

Il difensore può opporsi alla richiesta di giudizio immediato del P.M.?

Non prima della decisione del GIP. Può però reagire chiedendo il giudizio abbreviato o il patteggiamento dopo la notifica del decreto che dispone il giudizio immediato (art. 458 c.p.p.). Il previo interrogatorio garantisce la conoscenza delle accuse.

Il principio del contraddittorio vale in tutte le fasi del processo?

No. Secondo la Corte costituzionale, il contraddittorio ex art. 111 Cost. non è applicabile alle forme introduttive del giudizio, dove prevalgono le esigenze di celerità processuale e di risparmio di risorse giudiziarie.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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