Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Lecce perché valuti la perdurante rilevanza della questione sul rinnovo della richiesta di giudizio abbreviato, dopo che la sentenza n. 169/2003 ha già dichiarato incostituzionale la norma censurata.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Lecce dubitava della legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 c.p.p. nella parte in cui non consentivano all’imputato, cui era stata rigettata la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, di rinnovarla prima dell’apertura del dibattimento. Secondo il rimettente la mancanza di tale facoltà violava gli artt. 3 e 24 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che l’imputato possa rinnovare la richiesta di giudizio abbreviato già rigettata prima dell’apertura del dibattimento. Parametro: artt. 3 e 24 Cost. Rimettente: Tribunale di Lecce con ordinanze del 9 dicembre 2002 e 8 marzo 2003.

La decisione della Corte

La Corte dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente. Successivamente alle ordinanze di rimessione, la sentenza n. 169 del 2003 ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 438, comma 6, c.p.p. nella parte in cui non prevedeva tale possibilità di rinnovo. Il Tribunale deve quindi verificare se le questioni siano ancora rilevanti alla luce di questa pronuncia.

Il principio

Quando, successivamente all’ordinanza di rimessione, interviene una pronuncia costituzionale che modifica il quadro normativo di riferimento, gli atti vengono restituiti al giudice a quo affinché rivaluti la rilevanza della questione nel caso concreto.

Domande e risposte

Cosa succede se viene rigettata la richiesta di giudizio abbreviato condizionato?

Dopo la sentenza n. 169/2003 della Corte costituzionale, l’imputato cui sia stata rigettata la richiesta di giudizio abbreviato condizionato può rinnovarla prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Perché la Corte restituisce gli atti invece di decidere nel merito?

Perché la questione sollevata dal rimettente era già stata affrontata e risolta dalla sentenza n. 169/2003. Il giudice deve verificare se la situazione del caso concreto sia stata risolta da quella pronuncia o se residui un ulteriore profilo di incostituzionalità.

I giudizi riuniti possono essere decisi con un’unica ordinanza?

Sì. Quando le questioni sollevate da più ordinanze di rimessione sono identiche, la Corte ne dispone la riunione e li decide con un’unica pronuncia, come avviene in questo caso.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.