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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 2, comma 2, lett. i), della legge regionale del Piemonte n. 23/2002, che attribuiva alla Regione il potere di emanare linee guida tecniche per gli impianti energetici. La norma regionale è compatibile con il riparto di competenze legislative in materia energetica.
Di cosa si tratta
La legge regionale piemontese n. 23/2002 in materia energetica prevedeva tra i compiti regionali l’emanazione di linee guida per la progettazione tecnica degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzo dell’energia. Il Governo contestò che tale potere potesse portare a requisiti strutturali difformi a livello regionale, mettendo a rischio l’uniformità della rete nazionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio impugnò l’art. 2, comma 2, lett. i), della l.r. Piemonte n. 23/2002 per violazione dell’art. 117, commi primo, secondo lett. e), e terzo, della Costituzione, nonché del principio di ragionevolezza, in quanto la norma potrebbe generare una difformità tecnica nella rete energetica nazionale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. Le linee guida regionali per la progettazione tecnica di impianti energetici rientrano nella competenza concorrente delle Regioni in materia di produzione e distribuzione dell’energia e non invadono la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.
Il principio
In materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, le Regioni possono esercitare la propria potestà legislativa concorrente anche dettando criteri tecnici per gli impianti sul proprio territorio, purché non siano incompatibili con le norme nazionali uniformi.
Domande e risposte
Perché il Governo contestava le linee guida tecniche della Regione Piemonte?
Riteneva che norme tecniche regionali difformi per gli impianti energetici potessero pregiudicare l’uniformità della rete nazionale e la tutela della concorrenza, materie di competenza statale esclusiva.
La Regione Piemonte può stabilire requisiti tecnici specifici per gli impianti energetici?
Sì, nell’ambito della competenza concorrente in materia energetica, purché non contrastino con le direttive dell’Autorità per l’energia elettrica e le norme nazionali uniformi.
Questa sentenza si collega alle altre pronunce del 2004 sull’energia?
Sì: le sentenze nn. 6, 7 e 8 del 2004 delineano il riparto di competenze nel settore energetico, distinguendo le funzioni che richiedono esercizio unitario da quelle che restano di competenza regionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
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