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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate da Marche, Toscana e Basilicata sull’art. 29 della legge finanziaria 2002, che disciplinava l’esternalizzazione dei servizi nelle pubbliche amministrazioni. Le misure di efficienza organizzativa rientrano nelle competenze statali in materia di “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato”.

Di cosa si tratta

L’art. 29 della legge finanziaria 2002 (L. n. 448/2001) prevedeva misure di esternalizzazione (outsourcing) dei servizi nelle pubbliche amministrazioni. Tre Regioni — Marche, Toscana e Basilicata — lo hanno impugnato davanti alla Corte, ritenendo che lo Stato invadesse le loro competenze sull’organizzazione amministrativa regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni Marche, Toscana e Basilicata hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29, commi 1, 2, 4, 5 e 6, della legge n. 448/2001, in riferimento agli artt. 117, commi quarto e sesto, e 119 della Costituzione, lamentando l’invasione della propria competenza residuale in materia di organizzazione amministrativa regionale e l’imposizione di forme di autofinanziamento contrarie all’autonomia finanziaria.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondate le questioni relative ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 29. Le misure di esternalizzazione, pur applicabili anche alle Regioni, attengono all’organizzazione dello Stato e alla materia “coordinamento della finanza pubblica”, rientrante nella competenza concorrente statale. Dichiara inoltre cessata la materia del contendere sulla questione relativa al comma 6, nelle more del giudizio abrogato.

Il principio

Le norme statali di efficienza organizzativa che stabiliscono criteri generali di esternalizzazione dei servizi pubblici non violano le competenze regionali se non incidono direttamente sull’organizzazione interna delle Regioni ma si limitano a dettare principi applicabili all’intera pubblica amministrazione.

Domande e risposte

Cosa significa “esternalizzazione” dei servizi pubblici?

Significa affidare a soggetti privati o a società pubbliche attività che in precedenza erano svolte direttamente dall’amministrazione. L’obiettivo è ridurre i costi e migliorare l’efficienza.

Le Regioni devono conformarsi alle norme sull’esternalizzazione?

Sì, nella misura in cui tali norme rientrano nel coordinamento della finanza pubblica o nell’organizzazione dello Stato in senso lato. Le Regioni mantengono però autonomia nell’organizzazione dei propri uffici interni.

Perché la questione sul comma 6 è cessata?

Perché nelle more del giudizio la norma impugnata era stata abrogata o modificata in modo da far venire meno l’interesse delle Regioni a coltivare la questione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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