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La Corte dichiara inammissibile la questione sollevata dalla Corte dei conti sulla decurtazione della pensione di anzianità per i dipendenti pubblici con meno di 35 anni di contributi. La remittente aveva formulato un petitum inidoneo, chiedendo alla Corte di compiere scelte discrezionali di politica previdenziale che spettano al legislatore.
Di cosa si tratta
Un docente di scuola superiore aveva presentato le dimissioni nel 1992, accettate con decorrenza dal 1994. Nel frattempo era entrata in vigore la legge n. 537/1993, che decurtava proporzionalmente la pensione di anzianità di chi avesse meno di 35 anni di contributi. Il docente contestava l’applicazione retroattiva di questa decurtazione alle dimissioni già presentate.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 16 e 18, della legge n. 537/1993 in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, sostenendo che la norma non avrebbe dovuto applicarsi a chi aveva già maturato le condizioni per il pensionamento prima della sua entrata in vigore.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile la questione. La remittente, per colmare il vulnus, avrebbe dovuto indicare una soluzione normativa precisa da adottare in sostituzione; invece chiedeva alla Corte di individuare autonomamente quale data dovesse fungere da discrimine temporale. Si tratta di una scelta discrezionale che esula dalle funzioni della Corte, come confermato da una giurisprudenza costante.
Il principio
Quando la rimozione di una norma incostituzionale richiederebbe una scelta di politica legislativa tra più soluzioni egualmente plausibili, la Corte non può intervenire in via additiva: spetta al legislatore individuare il rimedio. La questione è inammissibile per petitum inidoneo.
Domande e risposte
Cosa significa che la questione è “inammissibile per petitum inidoneo”?
Significa che il giudice rimettente non ha indicato quale specifica norma la Corte avrebbe dovuto introdurre per eliminare l’incostituzionalità: rimuovendo semplicemente la disposizione impugnata la situazione non sarebbe migliorata, e qualsiasi soluzione di segno positivo avrebbe richiesto scelte discrezionali del legislatore.
La decurtazione della pensione di anzianità era applicabile a chi aveva già maturato i requisiti prima del 1994?
La Corte non ha deciso nel merito. Ha dichiarato inammissibile la questione senza esaminare se la decurtazione fosse o meno costituzionalmente legittima nel caso di chi aveva già presentato le dimissioni.
Chi ha competenza a stabilire criteri temporali per l’applicazione delle norme previdenziali?
Il legislatore. La Corte costituzionale può annullare norme incostituzionali, ma non può sostituirsi al Parlamento nella scelta tra più possibili soluzioni di politica previdenziale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 36 della Costituzione — diritto a una retribuzione proporzionata
- Art. 38 della Costituzione — diritto alla previdenza sociale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.