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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibili i ricorsi del Governo contro gli statuti regionali di Umbria e Emilia-Romagna. I ricorsi erano stati proposti in via successiva ai sensi dell’art. 127 Cost., ma per gli statuti regionali il solo strumento di impugnazione preventiva è quello previsto dall’art. 123, secondo comma, Cost., da esercitare entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Di cosa si tratta

Le Regioni Umbria e Emilia-Romagna avevano approvato i rispettivi nuovi statuti. Il Governo aveva già sollevato in via preventiva questioni di legittimità costituzionale, poi decise dalla Corte con le sentenze nn. 378 e 379 del 2004. Dopo la promulgazione degli statuti modificati, il Governo ha proposto nuovi ricorsi in via successiva, come se si trattasse di leggi regionali ordinarie (ex art. 127 Cost.).

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Umbria n. 21/2005 (Nuovo Statuto) e la legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2005 (Statuto) per violazione degli artt. 123, 117 c.1, 127, 134, 136, 1, 3 e 48 della Costituzione, avvalendosi del potere di impugnazione successiva previsto dall’art. 127, primo comma, Cost.

La decisione della Corte

Entrambi i ricorsi sono dichiarati inammissibili. Gli statuti regionali soggiacciono a un procedimento di impugnazione speciale previsto dall’art. 123, secondo comma, Cost., di carattere esclusivamente preventivo e con termine di trenta giorni dalla pubblicazione notiziale della delibera statutaria definitiva. L’impugnazione successiva ex art. 127 Cost. non è utilizzabile per gli statuti regionali.

Il principio

L’art. 123, secondo comma, Cost. prevede un’impugnazione esclusivamente preventiva degli statuti regionali, alternativa e speciale rispetto al ricorso successivo di cui all’art. 127 Cost. riservato alle leggi regionali ordinarie. Il Governo che non abbia proposto il ricorso preventivo nei termini non può successivamente impugnare lo statuto come se fosse una legge ordinaria.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra il controllo preventivo sugli statuti (art. 123 Cost.) e quello successivo sulle leggi regionali (art. 127 Cost.)?

Il controllo sugli statuti è preventivo, riservato al Governo, da esercitarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione notiziale della delibera statutaria. Il controllo sulle leggi regionali è invece successivo alla promulgazione e segue regole diverse.

Può il Governo impugnare uno statuto regionale dopo la sua promulgazione?

No. La Corte chiarisce che l’impugnazione dello statuto è esclusivamente preventiva. Una volta scaduto il termine di trenta giorni dalla pubblicazione notiziale della delibera, il Governo decade dal potere di impugnazione.

Cosa è successo in questo caso con gli statuti di Umbria e Emilia-Romagna?

Il Governo aveva già ottenuto una pronuncia di illegittimità costituzionale su alcune norme (sentt. 378 e 379 del 2004). Dopo la promulgazione degli statuti “corretti”, ha tentato di impugnarli nuovamente in via successiva, ma la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché tardivi e fondati su parametro errato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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