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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate dal Governo contro la legge campana sulle intolleranze alimentari. La Regione Campania poteva legittimamente disciplinare la ristorazione differenziata nella pubblica amministrazione regionale, senza che ciò restringesse i livelli essenziali di assistenza fissati dallo Stato.

Di cosa si tratta

La Regione Campania aveva approvato nel 2003 una legge che riconosceva il diritto dei dipendenti pubblici regionali con intolleranze alimentari a ricevere pasti adeguati e istituiva un osservatorio regionale. Il Governo aveva impugnato la legge sostenendo che essa limitasse i livelli essenziali di assistenza sanitaria e violasse la leale collaborazione tra Stato e Regione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 4 della l.r. Campania n. 2/2003 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione (livelli essenziali di assistenza e competenza concorrente in materia sanitaria) e al principio di leale collaborazione di cui all’art. 120, secondo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 1, chiarendo che la norma regionale non riduce i livelli essenziali di assistenza fissati dallo Stato ma si limita ad ampliare alcune prestazioni regionali in materia di ristorazione per i propri dipendenti. Dichiara parimenti non fondata la questione sull’art. 4: il richiamo all’art. 120, secondo comma, è inconferente perché quella norma riguarda i poteri sostitutivi dello Stato, non la ripartizione delle competenze legislative.

Il principio

La competenza regionale concorrente in materia sanitaria include la facoltà di ampliare, ma non di restringere, i livelli essenziali di assistenza fissati dallo Stato. Una legge regionale che preveda prestazioni aggiuntive per i propri dipendenti in tema di intolleranze alimentari non viola l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.

Domande e risposte

Una Regione può disciplinare la ristorazione differenziata per intolleranze alimentari nei propri uffici?

Sì, perché si tratta di un’integrazione delle prestazioni nell’ambito della competenza concorrente in materia sanitaria, senza intaccare i livelli essenziali definiti dallo Stato.

Il Governo può impugnare una legge regionale per violazione del principio di leale collaborazione?

Solo se la norma costituzionale invocata (art. 120, secondo comma, Cost.) è pertinente: la Corte chiarisce che quella disposizione riguarda i poteri sostitutivi dello Stato e non la semplice distribuzione di competenze legislative.

Cosa sono i “livelli essenziali delle prestazioni” ai sensi dell’art. 117, lett. m), Cost.?

Sono le prestazioni sanitarie e sociali che lo Stato determina come standard minimi uniformi su tutto il territorio nazionale. Le Regioni possono solo ampliarli, mai ridurli.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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