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Identica alla n. 419/2005: la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 241/1990 sull’obbligo di motivazione negli esami di abilitazione forense è manifestamente inammissibile. La Corte riunisce i giudizi e decide nello stesso senso.
Di cosa si tratta
Il TAR Puglia (sezione di Lecce) ha sollevato, con tre ordinanze di identico contenuto, questione di costituzionalità dell’art. 3 della legge n. 241/1990 sull’obbligo di motivazione, nella sua interpretazione che esclude la motivazione esplicita nei giudizi d’esame per l’abilitazione forense. Il giudizio è parallelo alla causa sfociata nell’ordinanza n. 419/2005.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241. Parametri: artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. Giudice rimettente: TAR Puglia, sezione staccata di Lecce (ordinanze nn. 1010, 1011 e 1013 del r.o. 2004). Giudizi riuniti con quelli sfociati nell’ordinanza n. 419/2005.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta inammissibilità della questione, per le stesse ragioni esposte nell’ordinanza n. 419/2005: la questione investe un orientamento giurisprudenziale non del tutto consolidato e il rimettente non dimostra che si tratti di vero “diritto vivente”.
Il principio
La Corte ribadisce che non può essere sollecitata a pronunciarsi sulla costituzionalità di un orientamento interpretativo incerto della giurisprudenza amministrativa: il contrasto di indirizzi tra Consiglio di Stato (favorevole all’obbligo di motivazione) e giurisprudenza di primo grado (contraria) impedisce di ravvisare un diritto vivente censurabile.
Domande e risposte
Perché i giudizi sono stati riuniti?
Perché le ordinanze di rimessione erano di contenuto identico e provenivano dallo stesso giudice (TAR Puglia-Lecce), sollevando la stessa questione sullo stesso articolo di legge. La riunione consente alla Corte di decidere in un’unica pronuncia.
Qual era la differenza con l’ordinanza n. 419/2005?
Le due ordinanze (419 e 420) riguardano gruppi diversi di ricorrenti (nell’una sono presenti le parti private costituite, nell’altra no), ma la questione sollevata e la decisione sono identiche.
Come si tutela il candidato escluso dall’esame forense?
Il candidato può impugnare il provvedimento di esclusione davanti al giudice amministrativo, che verifica la legittimità formale del procedimento (composizione della commissione, assenza di contraddizioni nel punteggio). La motivazione numerica è ritenuta sufficiente dalla giurisprudenza prevalente.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
- Art. 113 della Costituzione — tutela giurisdizionale contro atti amministrativi
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