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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La sentenza dichiara inammissibile la questione di legittimità dell’art. 61, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), che prolunga la durata dei certificati complementari di protezione (CCP) per i brevetti farmaceutici in applicazione del regolamento comunitario. La Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi difettava di giurisdizione, avendo dinanzi a sé solo diritti soggettivi e non interessi legittimi.

Di cosa si tratta

La Schering Corporation aveva impugnato il comportamento dell’Ufficio italiano brevetti e marchi che, applicando il d.l. n. 63/2002, aveva ricalcolato le date di scadenza dei certificati complementari di protezione (CCP) dei brevetti farmaceutici della società, ritenendo l’intervento normativo lesivo dei propri diritti di proprietà industriale. La Commissione rimettente aveva poi sollevato questione di legittimità costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi ha sollevato questione di legittimità dell’art. 3, comma 8, del d.l. n. 63/2002 (poi trasfuso nell’art. 61, commi 4 e 5, d.lgs. n. 30/2005), in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, lamentando la lesione dell’affidamento dei titolari di CCP.

La decisione della Corte

Inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice rimettente. La Commissione rimettente ha competenza giurisdizionale solo per gli atti dell’Ufficio brevetti che incidono su interessi legittimi. Nel caso di specie, il “ricalcolo” delle date di scadenza dei CCP non era un provvedimento adottato su istanza di parte né comportava esercizio di potestà discrezionale: l’Ufficio si era limitato ad aggiornare le informazioni in base alla nuova norma, senza che vi fosse un “atto” suscettibile di essere impugnato davanti alla Commissione.

Il principio

La carenza di giurisdizione del giudice rimettente è causa di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale, quando appaia manifesta. La Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio brevetti può conoscere solo di atti provvedimentali su istanza di parte, non di mere operazioni materiali di aggiornamento dei registri effettuate in applicazione diretta di una norma di legge.

Domande e risposte

Cos’è il certificato complementare di protezione (CCP) per i farmaci?

Il CCP è un titolo di proprietà industriale che prolunga la durata di protezione del brevetto farmaceutico per compensare il periodo intercorso tra il deposito del brevetto e l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale. È disciplinato dal regolamento CE n. 1768/1992.

La Commissione ricorsi brevetti è un organo giurisdizionale?

Sì: la Corte costituzionale ha riconosciuto tale natura fin dalla sentenza n. 42/1958. Tuttavia la sua competenza si estende solo agli atti provvedimentali dell’Ufficio brevetti che incidono su situazioni soggettive, non a mere operazioni materiali o aggiornamenti automatici conseguenti a nuove norme di legge.

Come può il titolare di un CCP contestare la riduzione della durata di protezione?

Se l’Ufficio brevetti non adotta alcun atto formale ma si limita ad aggiornare i propri registri, il titolare dovrà agire davanti al giudice ordinario — competente per i diritti soggettivi — anziché davanti alla Commissione ricorsi, che ha giurisdizione sugli interessi legittimi nei confronti degli atti provvedimentali dell’Ufficio.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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