Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
L’ordinanza dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 1 del d.l. n. 18/2003 (che ha escluso il giudizio secondo equità per i contratti di massa), sollevata dal Giudice di pace di Lecce: la disposizione non si applicava al giudizio principale, instaurato con citazione notificata il 19 gennaio 2003, anteriore alla data di entrata in vigore dell’art. 1-bis che ha limitato l’efficacia al 10 febbraio 2003 in poi.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 18/2003, modificando l’art. 113, secondo comma, c.p.c., ha sottratto al giudizio secondo equità del giudice di pace le controversie sui contratti di massa (come i contratti di assicurazione RC auto). Un consumatore che aveva citato in giudizio una compagnia assicurativa per l’eccedenza pagata sul premio, a seguito di una violazione antitrust, si trovava in un giudizio instaurato prima dell’entrata in vigore del decreto.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Lecce aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 1 del d.l. n. 18/2003, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 101, 102 e 104 della Costituzione, per contrasto con i diritti del contraente debole e per violazione del principio del giudice naturale nelle cause in corso.
La decisione della Corte
Manifestamente inammissibile: l’art. 1-bis del d.l. n. 18/2003, introdotto dalla legge di conversione n. 63/2003, ha stabilito espressamente che le nuove disposizioni si applicano ai giudizi instaurati “con citazione notificata dal 10 febbraio 2003”. Il giudizio principale era stato instaurato con citazione notificata il 19 gennaio 2003, dunque anteriormente. La norma impugnata non doveva essere applicata e la questione era priva di rilevanza.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando la norma impugnata non deve essere applicata nel giudizio a quo. Il giudice rimettente è tenuto a verificare con cura l’ambito temporale di efficacia della norma, anche quando modificata dalla legge di conversione.
Domande e risposte
Il giudice di pace può decidere secondo equità le controversie sui contratti di assicurazione?
Dopo il d.l. n. 18/2003 (conv. l. n. 63/2003), no: le controversie relative ai contratti di massa di cui all’art. 1342 c.c. (contratti conclusi mediante moduli o formulari) instaurate dal 10 febbraio 2003 sono soggette al giudizio secondo diritto.
Le cause già pendenti alla data del d.l. n. 18/2003 rimangono soggette al giudizio secondo equità?
Sì: l’art. 1-bis, introdotto dalla legge di conversione, ha limitato l’applicabilità della nuova disciplina ai soli giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003. Le cause anteriori restano soggette alla disciplina precedente.
Perché il giudice di pace aveva sollevato la questione di legittimità nonostante la norma non fosse applicabile?
Il giudice rimettente aveva ritenuto che la legge di conversione non avesse apportato “variazioni sostanziali” rispetto al decreto originario e aveva trascurato la portata dell’art. 1-bis, che invece risultava determinante per escludere la rilevanza della questione nel caso specifico.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro invocato
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, parametro invocato
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.