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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La sentenza dichiara illegittimo l’art. 44, comma 3, della legge Emilia-Romagna n. 7/2004, che attribuiva alla Giunta regionale — anziché alla legge regionale come impone la norma statale — la fissazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Il tributo, istituito dalla legge statale n. 549/1995, è di natura statale e la sua quantificazione deve avvenire con legge regionale.

Di cosa si tratta

La Regione Emilia-Romagna, con l’art. 44, comma 3, della l.r. n. 7/2004, aveva rimesso a deliberazione della Giunta regionale la determinazione annuale del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato tale norma per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (competenza legislativa esclusiva statale in materia tributaria), poiché la legge statale istitutrice (art. 3, comma 29, l. n. 549/1995) riserva alla legge regionale la fissazione dell’ammontare.

La questione di legittimità costituzionale

La norma impugnata attribuisce la determinazione del tributo a un atto della Giunta regionale invece che alla legge regionale come richiesto dall’art. 3, comma 29, della legge n. 549/1995. Parametro: art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (sistema tributario statale). Una seconda norma (art. 47) sulla tariffa idrica è dichiarata inammissibile per assenza di motivazione sui parametri invocati.

La decisione della Corte

L’art. 44, comma 3, è incostituzionale: il tributo per il deposito in discarica è un tributo statale (non proprio della Regione, nonostante la devoluzione del gettito alle regioni) e la competenza a legiferare su di esso spetta allo Stato; la legge statale ha consentito alla sola legge regionale di fissarne l’ammontare entro determinati limiti, e non è possibile delegare tale funzione alla Giunta. L’art. 47 è invece inammissibile per mancanza di motivazione sui parametri.

Il principio

Un tributo istituito con legge statale con devoluzione del gettito alle regioni resta tributo statale. Le regioni non possono modificarne la disciplina al di là di quanto la legge statale espressamente autorizza; in particolare, se la legge statale riserva alla “legge regionale” la fissazione dell’ammontare, non è possibile delegare tale compito a un atto amministrativo della Giunta.

Domande e risposte

Il tributo per il deposito in discarica è un tributo proprio delle regioni?

No. Anche se il gettito è devoluto alle regioni, il tributo è stato istituito con legge statale (art. 3 l. n. 549/1995) ed è da qualificarsi come tributo statale, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale.

Le regioni possono modificare la disciplina del tributo per il deposito in discarica?

Solo nei limiti previsti dalla legge statale: possono fissarne l’ammontare con legge regionale, ma non possono delegare tale funzione alla Giunta regionale né derogare alla struttura del tributo stabilita dallo Stato.

Che cosa succede dopo la dichiarazione di illegittimità?

La determinazione del tributo per il deposito in discarica dovrà avvenire con legge regionale, come previsto dall’art. 3, comma 29, della legge n. 549/1995, entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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