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L’ordinanza dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 2948, n. 4, c.c., sollevata dalla Corte d’appello di Genova. Il giudice rimettente ha erroneamente ritenuto “diritto vivente” la tesi secondo cui la prescrizione dei crediti nati da un primo contratto a tempo indeterminato non è sospesa durante un secondo contratto tra le stesse parti: la Corte chiarisce che non esiste sul punto un orientamento consolidato delle Sezioni Unite applicabile alla successione di rapporti a tempo indeterminato.
Di cosa si tratta
Un lavoratore aveva prestato servizio per lo stesso datore di lavoro in due distinti rapporti a tempo indeterminato. Nel corso del secondo rapporto, il datore aveva eccepito la prescrizione dei crediti retributivi sorti nel primo. La questione è se la prescrizione dei crediti del primo rapporto sia sospesa durante lo svolgimento del secondo, in applicazione del principio già affermato dalla sentenza n. 63/1966 della Corte costituzionale per i rapporti non assistiti da stabilità.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Genova ha sollevato questione di legittimità dell’art. 2948, n. 4, c.c., in riferimento all’art. 36 della Costituzione, nella parte in cui “consente che durante il rapporto di lavoro subordinato non assistito dalla garanzia di stabilità decorra la prescrizione del diritto alla retribuzione sorto in forza di precedente rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le medesime parti”.
La decisione della Corte
La questione è manifestamente infondata perché il giudice rimettente ha erroneamente identificato il “diritto vivente”. La sentenza SS.UU. n. 575/2003, richiamata come base del presunto orientamento consolidato, riguardava la successione di contratti stagionali (a termine), non di contratti a tempo indeterminato. Sul punto specifico della sospensione della prescrizione tra rapporti a tempo indeterminato successivi tra le stesse parti, la giurisprudenza non era consolidata, e alcune pronunce successive alle SS.UU. avevano anzi applicato il principio favorevole al lavoratore auspicato dal rimettente.
Il principio
Il contenuto di un orientamento giurisprudenziale non va individuato dando rilievo a circostanze marginali, bensì all’effettiva ragione del decidere identificata alla stregua degli specifici termini della controversia. Se non esiste un “diritto vivente” consolidato nel senso prospettato dal rimettente, il presupposto interpretativo della questione è viziato e la questione stessa è manifestamente infondata.
Domande e risposte
La prescrizione dei crediti retributivi è sospesa durante il rapporto di lavoro a tempo indeterminato privo di stabilità?
Sì, secondo il principio stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 63/1966: il timore del licenziamento impedisce al lavoratore di far valere i propri diritti durante il rapporto, equiparando la situazione a una rinuncia vietata dall’art. 36 Cost.
Tale principio si estende ai crediti nati da un precedente rapporto tra le stesse parti?
Non è pacifico in giurisprudenza. La questione sollevata nel 2005 non ha trovato risposta nel merito, essendo stata dichiarata manifestamente infondata per vizio del presupposto interpretativo. Il punto rimane aperto alla valutazione case by case.
Qual è la differenza tra prescrizione sospesa e prescrizione decorsa tra contratti a termine successivi?
Per i contratti a termine, la Cassazione SS.UU. n. 575/2003 ha escluso l’efficacia sospensiva degli intervalli tra contratti successivi e la prescrizione decorre dal momento in cui il credito è esigibile. Questa regola, secondo la Corte, non è direttamente estensibile ai rapporti a tempo indeterminato.
Norme collegate
- Art. 36 della Costituzione — diritto del lavoratore alla retribuzione proporzionata, parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.