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La Corte dichiara parzialmente illegittimo il d.lgs. n. 59/2004 (riforma del primo ciclo scolastico, c.d. riforma Moratti): l’art. 12 è incostituzionale nella parte in cui il decreto sull’anticipazione dell’accesso alla scuola dell’infanzia è adottato “sentita” la Conferenza Stato-Regioni invece che “d’intesa” con essa. Le restanti questioni sono non fondate.
Di cosa si tratta
Il decreto legislativo n. 59/2004 dava attuazione alla legge Moratti (l. n. 53/2003) definendo le norme generali sulla scuola dell’infanzia e sul primo ciclo dell’istruzione. Numerose Regioni avevano impugnato varie disposizioni contestando la violazione delle competenze regionali in materia di istruzione (materia concorrente ai sensi dell’art. 117 Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni ricorrenti hanno sollevato questioni in riferimento agli artt. 117, commi terzo e sesto, e 118 della Costituzione, sostenendo che molte disposizioni del decreto incidessero su materie di competenza regionale concorrente senza rispettare il principio di leale collaborazione. Il rimettente principale è un gruppo di Regioni con ricorso in via principale.
La decisione della Corte
Solo l’art. 12, comma 1, ultimo periodo è dichiarato illegittimo: prevede che il decreto ministeriale sull’anticipazione dell’età di accesso alla scuola dell’infanzia sia adottato “sentita” l’Associazione nazionale dei comuni e l’associazione delle Province, senza richiedere l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Poiché la materia incide su competenze regionali concorrenti, l’intesa era necessaria. Le restanti questioni sono dichiarate non fondate.
Il principio
In materia di istruzione (competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost.), lo Stato può dettare norme generali, ma quando un atto regolamentare statale incide su profili organizzativi di competenza regionale (come l’età di accesso alla scuola dell’infanzia, strettamente connessa all’organizzazione scolastica regionale), è necessaria l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, non una mera consultazione.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra “sentita” e “d’intesa”?
“Sentita” implica una consultazione non vincolante: il Governo ascolta il parere ma può non seguirlo. “D’intesa” richiede l’accordo effettivo dell’organo consultato; senza accordo l’atto non può essere adottato. Nelle materie di competenza regionale concorrente l’intesa è lo strumento necessario di leale collaborazione.
Perché le altre questioni sulla riforma Moratti sono state respinte?
La Corte ha ritenuto che la maggior parte delle disposizioni del d.lgs. n. 59/2004 si limitasse a fissare norme generali sull’istruzione — materia in cui lo Stato ha competenza esclusiva ex art. 117, comma 2, lettera n), Cost. — senza invadere le competenze legislative concorrenti delle Regioni.
La riforma Moratti ha avuto altri profili di illegittimità?
La sentenza n. 279/2005 è una delle numerose pronunce della Corte sulla riforma Moratti e sulle successive riforme scolastiche. In questo caso la declaratoria è circoscritta all’art. 12, comma 1, ultimo periodo, relativo all’anticipazione scolastica.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative: istruzione come materia concorrente Stato-Regioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.