Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara inammissibile l’impugnazione dell’intera legge regionale dell’Emilia-Romagna sull’integrazione degli stranieri immigrati e dichiara non fondate le censure relative alle singole disposizioni. La legge regionale, pur riguardando stranieri, disciplina materie di competenza regionale (servizi sociali, edilizia residenziale pubblica, partecipazione alle consulte) e non invade la competenza statale esclusiva sull’immigrazione.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’intera legge della Regione Emilia-Romagna n. 5/2004 (norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati), sostenendo che qualunque normativa regionale riguardante gli stranieri invadesse la competenza statale esclusiva in materia di immigrazione e condizione giuridica degli stranieri extracomunitari (art. 117, secondo comma, lett. a) e b), Cost.).

La questione di legittimità costituzionale

Il ricorso impugna l’intera legge reg. Emilia-Romagna n. 5/2004 e specificamente gli artt. 3, comma 4 lett. d) e comma 5; 6; 7 e 10, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. a) e b), 114 e 120 della Costituzione. Il giudice ricorrente è il Presidente del Consiglio dei ministri in via principale.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nella parte in cui impugna l’intera legge (che ha contenuto eterogeneo e non può essere censurata in blocco) e non fondate le censure relative alle singole disposizioni. La competenza statale esclusiva sull’immigrazione riguarda l’ingresso, il soggiorno, l’allontanamento e la condizione giuridica degli stranieri, non le misure di integrazione sociale. Le Regioni possono legiferare sull’integrazione degli stranieri già regolarmente presenti nel territorio nell’ambito delle proprie competenze (servizi sociali, abitazione, partecipazione a organi consultivi).

Il principio

La competenza statale esclusiva in materia di immigrazione non impedisce alle Regioni di adottare misure di integrazione sociale degli stranieri regolarmente soggiornanti, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di servizi sociali, edilizia residenziale pubblica e forme di partecipazione alla vita pubblica locale. Le due competenze hanno oggetti distinti: l’una riguarda l’accesso al territorio, l’altra le condizioni di vita di chi vi è già regolarmente presente.

Domande e risposte

Possono le Regioni legiferare sull’immigrazione?

No, l’immigrazione è materia di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. b), Cost. Tuttavia, le Regioni possono adottare norme che, pur riguardando gli stranieri, rientrano nelle proprie materie di competenza, come i servizi sociali, l’istruzione, la formazione professionale e l’edilizia residenziale pubblica.

Gli stranieri possono partecipare alle consulte regionali?

Sì, secondo questa sentenza. La Regione può prevedere forme di partecipazione degli stranieri regolarmente soggiornanti a organi consultivi regionali senza invadere la competenza statale esclusiva sulla condizione giuridica degli stranieri, trattandosi di forme di coinvolgimento nella vita pubblica locale rientranti nell’autonomia regionale.

Gli stranieri immigrati hanno diritto all’edilizia residenziale pubblica?

La Corte ha confermato che la Regione può disciplinare l’accesso degli stranieri regolarmente soggiornanti all’edilizia residenziale pubblica, trattandosi di materia di competenza regionale. La condizione di parità con i cittadini italiani nell’accesso all’ERP non è una questione di immigrazione ma di politica sociale e abitativa.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.