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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte si pronuncia sul ricorso del Governo avverso la legge finanziaria 2004 della Provincia autonoma di Bolzano che escludeva l’applicazione del condono edilizio statale nel territorio provinciale. La Corte cessa parzialmente dalla materia e dichiara illegittime alcune disposizioni, confermando l’autonomia provinciale ma entro i limiti statutari.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio ha impugnato gli artt. 34 e 38 della legge finanziaria provinciale di Bolzano 2004. L’art. 34 escludeva l’applicabilità del condono edilizio ex art. 32 d.l. n. 269/2003 nella Provincia; l’art. 38 introduceva disposizioni in materia di regolarizzazione edilizia proprie. Il giudice rimettente era il governo statale.

La questione di legittimità costituzionale

Legittimità cost. degli artt. 34 e 38 della l.p. Bolzano n. 1/2004, in riferimento agli artt. 117 comma 2 lett. l), 119 e altre norme cost. e statutarie. Questione sollevata con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte: cessa dalla materia quanto alle questioni ormai prive di oggetto per sopravvenienze normative; dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni dell’art. 38 che esulavano dalla competenza provinciale; dichiara non fondate le restanti censure sull’art. 34, confermando la facoltà della Provincia di escludere il condono statale nelle materie di propria competenza.

Il principio

Le Province autonome con potere legislativo esclusivo in materia urbanistica possono legittimamente escludere l’applicazione del condono edilizio statale nel proprio territorio, purché ciò avvenga nel rispetto dei limiti statutari e non invada materie di competenza statale esclusiva (come l’ordinamento civile e penale).

Domande e risposte

Cosa è il condono edilizio del 2003?

Il d.l. n. 269/2003 (art. 32) prevedeva la possibilità di regolarizzare abusi edilizi commessi entro il 31 marzo 2003, previo pagamento di un’oblazione. La sanatoria era applicabile in tutto il territorio nazionale, salvo le deroghe delle autonomie speciali.

Perché Bolzano ha potuto escluderlo?

Perché la Provincia autonoma di Bolzano ha competenza legislativa esclusiva in materia di urbanistica e edilizia, ai sensi dello Statuto speciale. In tali materie può legiferare autonomamente, derogando alla normativa statale.

Cosa ha dichiarato illegittimo la Corte?

Le disposizioni dell’art. 38 che eccedevano la competenza provinciale, invadendo materie (come l’ordinamento civile) riservate allo Stato dall’art. 117 comma 2 Cost.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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