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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 37, comma 3, della legge regionale Marche n. 26/1996, che disciplina l’accesso al convenzionamento esterno delle strutture sanitarie private accreditate: la norma è compatibile con gli artt. 97 e 117 della Costituzione.
Di cosa si tratta
Le strutture sanitarie private accreditate operano nel Servizio sanitario nazionale entro tetti di spesa fissati a livello regionale. La Regione Marche aveva stabilito che, per accedere al convenzionamento, le strutture dovessero rispettare determinate modalità autorizzative. Un laboratorio di analisi aveva impugnato il provvedimento dell’USL che limitava il proprio budget, sostenendo che la norma regionale violasse i principi di buon andamento e di legislazione concorrente.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 37, comma 3, della legge della Regione Marche 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale). Parametri: artt. 97 e 117 della Costituzione. Rimettente: TAR per le Marche, ordinanza del 17 marzo 2004.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. La norma regionale rientra nell’ambito della competenza legislativa concorrente in materia sanitaria e non viola il principio di buon andamento: la previsione di autorizzazioni e tetti di spesa risponde all’esigenza di contenimento della spesa pubblica sanitaria.
Il principio
Le regioni possono disciplinare, nell’ambito della legislazione concorrente in materia sanitaria, le modalità di accesso al convenzionamento delle strutture private accreditate, stabilendo procedure autorizzative e tetti di spesa senza che ciò contrasti con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
Domande e risposte
Una struttura sanitaria privata accreditata ha diritto a ricevere rimborsi illimitati dal SSN?
No. Le strutture accreditate operano entro budget prestabiliti dalla Regione. Solo le prestazioni erogate nei limiti di spesa concordati vengono rimborsate dal Servizio sanitario nazionale.
Cosa significa «accreditamento» di una struttura sanitaria?
È il riconoscimento, da parte della Regione, dell’idoneità di una struttura privata ad erogare prestazioni per conto del SSN. L’accreditamento non garantisce da solo il rimborso: è necessario anche il rispetto dei tetti di spesa.
Possono le regioni stabilire requisiti aggiuntivi rispetto a quelli statali per il convenzionamento?
Sì, nell’ambito della legislazione concorrente in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.), le regioni possono disciplinare le modalità di accesso al convenzionamento, purché rispettino i principi fondamentali fissati dallo Stato.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — Principio di buon andamento della pubblica amministrazione
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
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