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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 133/2001, che consentiva l’iscrizione al secondo anno universitario agli studenti che avevano ottenuto un provvedimento cautelare di primo grado nel precedente anno accademico, poi non confermato. Il TAR Campania aveva sollevato la questione per difetto di motivazione adeguata.
Di cosa si tratta
La legge n. 133/2001 aveva previsto una sanatoria per gli studenti che, nell’anno accademico 1999-2000, erano stati iscritti con riserva a corsi universitari a numero chiuso (inclusa odontoiatria) per effetto di ordinanze cautelari del TAR, poi non confermate in sede di appello. Questi studenti potevano iscriversi al secondo anno per l’a.a. 2000-2001 a condizione che la sospensiva fosse stata concessa, tra l’altro. Uno studente (Puglia Gianmaria) si era visto negare l’iscrizione al secondo anno di odontoiatria perché la sua cautelare di primo grado era stata rigettata.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Campania aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 133/2001, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 34, 97 e 113 della Costituzione. Il giudice rimettente riteneva che la norma, nel disciplinare in via legislativa l’esito di situazioni createsi per effetto di provvedimenti cautelari, sostituisse la valutazione del legislatore a quella dell’autorità amministrativa e giurisdizionale, violando la separazione dei poteri e i principi di uguaglianza e di tutela giurisdizionale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. Ha rilevato che il giudice rimettente, pur censurando formalmente l’intero art. 1, aveva in realtà formulato le proprie censure solo con riguardo al primo comma della norma, e aveva motivato la rilevanza riferendosi a una situazione — quella dello studente che non aveva ottenuto il provvedimento cautelare — che ricadeva al di fuori dell’ambito applicativo della disposizione censurata. La questione difettava quindi di coerenza tra la norma impugnata e la motivazione sulla rilevanza.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente motiva la rilevanza con riferimento a una fattispecie che non rientra nell’ambito applicativo della norma impugnata: se il caso concreto non è regolato dalla norma censurata, la questione è irrilevante e dunque inammissibile.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la legge n. 133/2001 sulle iscrizioni universitarie?
La legge 27 marzo 2001, n. 133 aveva previsto che gli studenti iscritti con riserva nell’a.a. 1999-2000 a corsi di laurea o diploma universitario per effetto di provvedimenti cautelari potessero iscriversi al secondo anno nell’a.a. 2000-2001, a certe condizioni, tra cui che la sospensiva cautelare fosse stata effettivamente concessa. Era una sanatoria temporanea per situazioni createsi a seguito del contenzioso sulle procedure di accesso ai corsi a numero chiuso.
Quando la questione di legittimità costituzionale non è rilevante?
La rilevanza richiede che l’applicazione della norma censurata sia necessaria per decidere il giudizio a quo. Se il caso concreto non è disciplinato dalla norma impugnata (ad esempio perché l’attore non rientra tra i destinatari della legge), la questione è irrilevante e la Corte la dichiara inammissibile senza esaminarne il merito.
Uno studente che ha ottenuto una sospensiva poi riformata in appello può mantenere l’iscrizione universitaria?
In linea generale, il venir meno del provvedimento cautelare in appello travolge gli effetti della sospensiva. Tuttavia, il legislatore può prevedere norme di sanatoria per specifiche situazioni createsi a seguito di contenzioso amministrativo. Nel caso della legge n. 133/2001 la sanatoria era subordinata all’aver ottenuto la sospensiva di primo grado, il che escludeva dalla tutela chi quella cautelare non aveva ottenuto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento della pubblica amministrazione
- Art. 113 della Costituzione — Tutela giurisdizionale contro gli atti della PA
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