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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 15-ter, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, perché il TAR rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale.
Di cosa si tratta
Quando un’Azienda sanitaria locale deve conferire un incarico di direzione di struttura complessa, il direttore generale può scegliere tra più candidati dichiarati ugualmente idonei. La norma impugnata non prevedeva l’obbligo di motivare tale scelta. Il TAR Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale sostenendo che ciò viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 15-ter, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall’art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, nella parte in cui non prevede l’obbligo di motivare la scelta del direttore generale tra candidati con identici giudizi di idoneità. Parametro: art. 97, commi primo e terzo, della Costituzione. Rimettente: TAR Toscana, ordinanza del 27 settembre 2002.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il TAR si era limitato ad affermare apoditticamente la propria giurisdizione senza spiegare perché la decisione della causa dipendesse effettivamente dalla norma impugnata.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non motiva adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio a quo, limitandosi a richiamare disposizioni normative senza indicare le ragioni concrete del collegamento tra la norma censurata e la controversia pendente.
Domande e risposte
Cosa succede quando più candidati sono giudicati ugualmente idonei a dirigere una struttura sanitaria?
In base alla disciplina del d.lgs. 502/1992, il direttore generale dell’ASL può scegliere tra i candidati idonei. La questione se debba motivare la scelta è stata sollevata ma non risolta nel merito da questa decisione.
Perché la Corte non ha giudicato nel merito?
Perché il TAR non ha spiegato in modo sufficientemente chiaro perché la questione costituzionale fosse rilevante per la risoluzione della controversia. Senza questa motivazione, la Corte non può entrare nel merito.
Cosa significa «difetto di motivazione sulla rilevanza»?
Significa che il giudice che solleva la questione non ha dimostrato che l’esito del giudizio principale dipende dall’applicazione della norma contestata. È un requisito formale indispensabile per accedere al giudizio costituzionale.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — Principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
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