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La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1, del d.l. n. 7/1970 sui lavoratori agricoli, che prevede un termine di decadenza di centoventi giorni per impugnare in giudizio i provvedimenti definitivi di mancata iscrizione o cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. La Corte ha ritenuto che tale termine non violi il principio di uguaglianza né i diritti previdenziali.
Di cosa si tratta
Una bracciante agricola (Annunziata Mighali) che aveva lavorato 51 giornate nel 1993 aveva chiesto l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli — condizione indispensabile per accedere ai benefici previdenziali della categoria. Dopo il rigetto definitivo della domanda, aveva proposto ricorso al Tribunale di Lecce oltre centoventi giorni dalla notifica del provvedimento, incorrendo nella decadenza prevista dalla norma.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Lecce dubitava della costituzionalità del termine di centoventi giorni di decadenza (art. 22, comma 1, del d.l. n. 7/1970), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione. Il termine sarebbe irragionevolmente breve rispetto a quello previsto per le controversie previdenziali della generalità dei lavoratori subordinati, discriminando in modo ingiustificato i lavoratori agricoli a tempo determinato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Ha rilevato che il termine di centoventi giorni si colloca in un sistema specifico di accertamento dei lavoratori agricoli — caratterizzato da procedure di iscrizione annuale negli elenchi e da provvedimenti periodici — che giustifica la previsione di un termine più breve rispetto a quello generale. La Corte ha inoltre rilevato che gli elenchi annuali dei lavoratori agricoli richiedono una definizione tempestiva delle controversie per assicurare la certezza dei rapporti previdenziali nel settore.
Il principio
La previsione di termini di decadenza specifici per determinate categorie di controversie previdenziali non viola il principio di uguaglianza se risponde a una ratio giustificatrice coerente con le peculiarità del settore considerato. Il termine di centoventi giorni per le controversie sugli elenchi dei lavoratori agricoli è giustificato dalla periodicità degli elenchi stessi e dalla necessità di certezza delle relazioni previdenziali nel settore.
Domande e risposte
Chi sono i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi?
I lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato (braccianti) vengono iscritti negli elenchi nominativi tenuti dai Servizi CAU (Centri Autorizativi Unici), ai sensi del r.d. n. 1949/1940. L’iscrizione è il presupposto indispensabile per accedere ai trattamenti previdenziali (indennità di disoccupazione agricola, trattamenti pensionistici, assegni familiari).
Qual è il termine per impugnare il diniego di iscrizione negli elenchi agricoli?
Il termine è di centoventi giorni dalla notifica o dalla conoscenza del provvedimento definitivo di rigetto, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del d.l. n. 7/1970. Si tratta di un termine di decadenza: il suo superamento preclude definitivamente l’azione giudiziaria.
Perché i lavoratori agricoli hanno termini diversi dagli altri lavoratori?
Il settore agricolo è caratterizzato da elenchi nominativi annuali che devono essere definiti con rapidità per consentire la gestione dei trattamenti previdenziali stagionali. La Corte ha ritenuto che questa peculiarità giustifichi la previsione di termini più brevi rispetto a quelli applicabili alle controversie previdenziali degli altri lavoratori.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 38 della Costituzione — Diritto alla previdenza sociale
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