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La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 9 del d.lgs. n. 38/2000 sull’assicurazione INAIL: ha dichiarato incostituzionali i commi 5, 6 e 7, che applicavano retroattivamente il nuovo termine decennale per la rettifica delle rendite anche a situazioni già definite (prescritte o coperte da giudicato), mentre ha dichiarato non fondata la questione sui commi 1 e 3 che introducono il termine stesso.
Di cosa si tratta
L’INAIL aveva adottato provvedimenti di rettifica delle rendite per ipoacusia professionale di tre lavoratori, riducendo le rendite che erano state attribuite con valutazioni sovrastimate. Il d.lgs. n. 38/2000 aveva introdotto un termine decennale di decadenza per la rettifica (sostituendo la previgente disciplina senza limiti di tempo) e aveva previsto che tale termine si applicasse retroattivamente anche ai provvedimenti di rettifica adottati nel vigore della vecchia legge, colpendo persino rapporti già prescritti o coperti da giudicato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Treviso aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione. Contestava: i commi 1 e 3 (il termine decennale che consoliderebbe prestazioni non dovute) per violazione dei principi previdenziali e del buon andamento; e i commi 5, 6 e 7 (la retroattività) per violazione del principio di certezza del diritto desumibile dall’art. 3, in quanto la retroattività incideva su rapporti già esauriti.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione sui commi 1 e 3: il termine decennale di rettifica non viola la Costituzione, perché l’introduzione di un limite temporale all’esercizio del potere di rettifica non è incompatibile con i principi del sistema previdenziale. Ha invece dichiarato incostituzionali i commi 5, 6 e 7: l’applicazione retroattiva del nuovo termine decennale a rapporti già prescritti o definiti da giudicato viola il principio di certezza del diritto, che impedisce al legislatore di intervenire su situazioni giuridiche esaurite.
Il principio
Il principio di certezza del diritto, ricavabile dall’art. 3 Cost., vieta al legislatore di applicare retroattivamente una norma che incide su situazioni giuridiche già esaurite (prescritte o coperte da giudicato). È invece legittimo introdurre un termine di decadenza per l’esercizio del potere di rettifica delle rendite INAIL, che opera pro futuro senza incidere sui rapporti pregressi.
Domande e risposte
Entro quanti anni l’INAIL può correggere una rendita per infortuni sul lavoro?
In base all’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 38/2000, l’INAIL può rettificare per errore le prestazioni erogate entro dieci anni dalla comunicazione del provvedimento originario di attribuzione della rendita. Decorso questo termine, la rendita si consolida definitivamente anche se fosse stata attribuita in eccesso.
Cosa succede se l’INAIL si accorge di un errore nella rendita dopo dieci anni?
Dopo dieci anni dalla comunicazione del provvedimento originario, l’INAIL non può più ridurre la rendita per errore. Il beneficiario mantiene il diritto alle prestazioni godute, anche se in difetto dei presupposti di legge. È una norma di certezza a tutela del lavoratore assicurato.
Cosa significa che una norma non può applicarsi retroattivamente a rapporti “esauriti”?
Un rapporto è esaurito quando è definitivamente chiuso da prescrizione o da giudicato. Il giudicato è la sentenza passata in giudicato che non è più impugnabile; la prescrizione è l’estinzione del diritto per decorso del tempo. Su questi rapporti il legislatore non può intervenire con nuove norme che li modifichino, pena la violazione del principio di certezza del diritto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Certezza del diritto e uguaglianza
- Art. 38 della Costituzione — Diritto alla previdenza e all’assistenza sociale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.