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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Marche n. 4/2004, che consentiva l’inserimento nei ruoli del Servizio sanitario regionale del personale in esubero da strutture sanitarie private convenzionate attraverso una procedura selettiva riservata, in violazione del principio del concorso pubblico sancito dall’art. 97 della Costituzione.

Di cosa si tratta

La Regione Marche aveva approvato una legge speciale che permetteva di assumere nel Servizio sanitario regionale il personale dipendente da strutture sanitarie private convenzionate divenuto in esubero a seguito della riorganizzazione del piano sanitario 2003/2006. L’assunzione avveniva tramite una selezione per titoli ed esame orale riservata a quel personale, senza aprire il concorso alla generalità dei candidati.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale la legge regionale, denunciando la violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. La procedura selettiva riservata, argomenta la difesa erariale, equivaleva a un’assunzione senza concorso pubblico, in contrasto con il principio di accesso agli uffici pubblici per concorso e con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto il ricorso e dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutti e tre gli articoli della legge regionale. Ha ribadito il principio secondo cui le assunzioni nel pubblico impiego devono avvenire di regola per concorso pubblico aperto. Una procedura selettiva riservata a una sola categoria di lavoratori, anche se prevista da una legge regionale e motivata da esigenze di tutela di lavoratori in esubero, non soddisfa il requisito del concorso pubblico richiesto dall’art. 97 Cost.

Il principio

Le assunzioni nel pubblico impiego devono avvenire tramite concorso aperto al pubblico: una selezione riservata al personale di determinate strutture private convenzionate, anche se motivata da esigenze di riconversione del settore sanitario, viola il principio del concorso pubblico sancito dall’art. 97 Cost. e il principio di uguaglianza nell’accesso ai pubblici uffici.

Domande e risposte

Il pubblico impiego può assumere personale senza concorso?

Solo in via eccezionale e nei limiti previsti dalla legge. La regola costituzionale è il concorso pubblico (art. 97 Cost.). Sono ammesse deroghe per alcune categorie (ad esempio, assunzioni obbligatorie di invalidi) ma non per ampie selezioni riservate a categorie di lavoratori privati, che violano il principio di par condicio tra i candidati.

Le Regioni possono legiferare in materia di personale sanitario?

Sì, la materia dello stato giuridico ed economico del personale delle Regioni rientra nella potestà legislativa residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.). Tuttavia, le Regioni non possono derogare al principio del concorso pubblico, che costituisce un principio generale dell’ordinamento con fondamento diretto in Costituzione.

Cosa succede al personale già assunto con procedure selettive poi dichiarate incostituzionali?

La declaratoria di incostituzionalità travolge la legge e i suoi effetti futuri. I rapporti di lavoro già costituiti possono essere incisi nelle forme previste dalla legge, ma la questione degli effetti pregressi è di norma rimessa all’interpretazione della normativa vigente e alla valutazione dei giudici del merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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