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La Corte Costituzionale ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni diffamatorie del deputato Nichi Vendola nei confronti dell’ambasciatore Paolo Foresti, contenute in un articolo sul quotidiano “Il Manifesto” del 1997, rientrassero nell’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost. Ha quindi annullato la relativa delibera di insindacabilità del 17 marzo 1998.
Di cosa si tratta
Il deputato Nicola (Nichi) Vendola aveva pubblicato sul quotidiano “Il Manifesto” il 27 marzo 1997 un articolo intitolato “Profughi e mafiosi”, in cui si riferiva all’allora ambasciatore italiano a Tirana Paolo Foresti come a “un lestofante del calibro di Paolo Foresti, nostro ambasciatore a Tirana e principale cerniera tra l’Italietta dei predoni e un’Albania da colonia o da protettorato”. Foresti aveva citato in giudizio Vendola per risarcimento danni da diffamazione.
La questione di legittimità costituzionale
La Camera dei deputati aveva deliberato che le dichiarazioni dell’on. Vendola rientravano nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari e quindi erano coperte dall’insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte d’appello di Roma aveva sollevato conflitto di attribuzione, ritenendo che non sussistesse il necessario collegamento funzionale tra le affermazioni dell’articolo e l’attività parlamentare del Vendola.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto il conflitto e annullato la delibera di insindacabilità. Ha rilevato che le affermazioni contenute nell’articolo erano “pesanti apprezzamenti personali” nei confronti del Foresti come individuo, non come esponente di un’istituzione, e non erano collegati funzionalmente all’attività parlamentare di Vendola. L’articolo non riguardava il dibattito parlamentare sulla questione albanese, ma si sostanziava in un attacco diretto alla persona del Foresti.
Il principio
L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. copre solo le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Non è sufficiente che il parlamentare abbia trattato un tema di attualità politica: occorre che vi sia un concreto collegamento funzionale tra le affermazioni rese fuori dal Parlamento e un’attività parlamentare specifica. Le dichiarazioni che si risolvono in attacchi personali, senza tale nesso funzionale, non beneficiano dell’immunità.
Domande e risposte
Cosa copre l’insindacabilità parlamentare?
L’art. 68, primo comma, Cost. prevede che i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa immunità copre gli atti tipicamente parlamentari (discorsi, interpellanze, voti) ma si estende anche alle dichiarazioni rese fuori dal Parlamento solo se esiste un nesso funzionale con un atto parlamentare specifico.
Quando un’affermazione fatta fuori dal Parlamento è coperta dall’insindacabilità?
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, è necessario il collegamento funzionale: le dichiarazioni devono riprodurre in forma divulgativa il contenuto di un atto parlamentare (un’interpellanza, un discorso in Assemblea) oppure essere rese nell’esercizio di funzioni tipicamente parlamentari. Non basta che riguardino argomenti di rilevanza politica o di cui il parlamentare si sia occupato in Parlamento.
Chi ha il potere di deliberare sull’insindacabilità e chi può contestarla?
La Camera di appartenenza delibera sull’applicazione dell’insindacabilità su proposta del Comitato per le elezioni e le immunità parlamentari. Il giudice davanti al quale è pendente il processo civile o penale può sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale se ritiene che la delibera sia stata adottata senza i presupposti costituzionali.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.