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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara parzialmente incostituzionale il d.lgs. n. 288/2003 sul riordino degli IRCCS: alcune disposizioni violano la competenza concorrente delle Regioni in materia di tutela della salute, riservando allo Stato nomine e decisioni che spettano alle autonomie regionali.

Di cosa si tratta

Il d.lgs. n. 288/2003 ha riordinato gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), strutture sanitarie di eccellenza che svolgono attività di ricerca scientifica e assistenza ospedaliera di alto livello. Diverse Regioni (Siciliana, Veneto, Emilia-Romagna, Marche) hanno impugnato il decreto ritenendo che esso violasse la loro competenza concorrente in materia di tutela della salute.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni ricorrenti hanno impugnato gli artt. 42 e 43 della l. 16 gennaio 2003, n. 3, il d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, e l’art. 4, co. 236, della l. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), in riferimento agli artt. 117, co. 3, e 118 Cost., deducendo la violazione della competenza concorrente in materia di tutela della salute e del principio di sussidiarietà.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del d.lgs. n. 288/2003 (tra cui l’art. 42, co. 1, lett. b) che riserva allo Stato poteri di nomina e di ingerenza gestionale incompatibili con la competenza concorrente regionale in materia di tutela della salute. Altre questioni vengono riservate a future pronunce.

Il principio

In materia di tutela della salute, che è materia di legislazione concorrente, lo Stato può dettare i principi fondamentali, ma non può riservarsi la nomina degli organi di governance degli enti sanitari regionali né esercitare poteri direttivi che esulano dalla fissazione di criteri generali.

Domande e risposte

Cosa sono gli IRCCS?

Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico sono strutture sanitarie che coniugano attività assistenziale di alta specializzazione con ricerca biomedica e scientifica di rilevanza nazionale e internazionale. In Italia ne esistono decine, pubblici e privati.

Perché la disciplina statale era parzialmente incostituzionale?

Perché il d.lgs. n. 288/2003 attribuiva al Ministero della salute la nomina di metà dei consiglieri di amministrazione e del direttore scientifico degli IRCCS, nonché poteri di indirizzo e controllo, in una materia — la tutela della salute — in cui la Costituzione attribuisce alle Regioni competenza legislativa concorrente.

Cosa spetta invece allo Stato in materia di IRCCS?

Lo Stato può fissare i requisiti per il riconoscimento come IRCCS, i criteri per la valutazione della ricerca scientifica e i principi fondamentali dell’organizzazione, ma non può esercitare poteri di nomina e gestione ordinaria che spettano alle Regioni.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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