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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 266/1991 (legge-quadro sul volontariato), sollevata perché la norma esenta dall’imposta di registro ma non dall’IVA gli acquisti di immobili da parte delle organizzazioni di volontariato. La Corte ha ritenuto che la diversità di disciplina non sia irragionevole, in quanto le due imposte hanno natura e struttura profondamente diverse.
Di cosa si tratta
Una ONLUS (la Croce Verde Pubblica assistenza di Lucca) aveva acquistato un immobile da adibire a sede istituzionale e aveva chiesto il rimborso dell’IVA pagata, sostenendo di avere diritto alla stessa esenzione prevista per l’imposta di registro. La Commissione tributaria provinciale di Lucca aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che non prevede l’esenzione IVA, ritenendola irragionevole rispetto alla parità di trattamento.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudice rimettente contestava l’art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. La norma impugnata esenta dall’imposta di registro gli atti connessi all’attività istituzionale degli enti di volontariato, ma non prevede analoga esenzione dall’IVA. Il rimettente riteneva ciò irragionevole e lesivo del principio di capacità contributiva, poiché la concessione dell’agevolazione fiscale dipendeva dall’accidentale circostanza che il cedente fosse o meno soggetto IVA.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Ha rilevato che l’imposta di registro colpisce le parti contraenti (quindi l’acquirente ONLUS), mentre soggetto passivo IVA è il cedente, che la applica in rivalsa. Esentare la ONLUS dall’IVA significherebbe modificare strutturalmente un’imposta armonizzata a livello europeo, rispetto alla quale il legislatore ha già previsto esenzioni solo per le operazioni attive delle ONLUS, non per i loro acquisti. La scelta legislativa non è quindi irragionevole.
Il principio
La diversità di trattamento fiscale tra imposta di registro e IVA per gli acquisti immobiliari delle organizzazioni di volontariato non viola il principio di uguaglianza né quello di capacità contributiva, in quanto le due imposte hanno natura, presupposti e struttura differenti, e il regime IVA è soggetto a vincoli comunitari che ne limitano le possibili esenzioni.
Domande e risposte
Una ONLUS che acquista un immobile da un soggetto IVA deve pagare l’IVA?
Sì. La legge-quadro sul volontariato esenta gli enti di volontariato dall’imposta di registro sugli acquisti immobiliari strumentali, ma non dall’IVA. La Corte Costituzionale ha confermato che questa distinzione è legittima perché le due imposte hanno struttura diversa.
Perché l’esenzione IVA per le ONLUS è limitata alle sole operazioni attive?
Perché il regime IVA è armonizzato a livello europeo e le direttive comunitarie (in particolare la VI Direttiva CEE) condizionano le possibili esenzioni. Il legislatore italiano ha potuto estendere l’esenzione solo alle operazioni attive (cessioni e prestazioni) compiute dalle ONLUS, non ai loro acquisti.
Cosa significa “soggetto passivo IVA” in un acquisto immobiliare?
Soggetto passivo è il venditore, che applica l’IVA sull’operazione e la versa all’Erario, addebitandola in rivalsa all’acquirente. L’ONLUS acquirente sopporta economicamente l’IVA ma non è il soggetto passivo del tributo: per questo l’esenzione non può operare direttamente in suo favore come per l’imposta di registro.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza invocato dal rimettente
- Art. 53 della Costituzione — Principio di capacità contributiva
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