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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 32 della l. n. 724/1994 e sull’art. 5, comma 7-bis, del d.l. n. 415/1995 in materia di canoni di locazione degli immobili statali ad uso abitativo: la rivalutazione dei canoni e il regime transitorio non violano i principi di uguaglianza e buon andamento.

Di cosa si tratta

La l. n. 724/1994 ha disposto la rivalutazione dei canoni annui per gli immobili patrimoniali dello Stato locati ai privati, applicando coefficienti di aumento proporzionati al reddito del nucleo familiare del conduttore riferito al 1993. Una norma successiva ha prorogato i termini per i soggetti colpiti dall’alluvione del novembre 1994. Il Tribunale di Ancona dubitava della conformità di tale disciplina agli artt. 3 e 97 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Ancona ha impugnato l’art. 32, commi 1, 2 e 4, della l. 23 dicembre 1994, n. 724, e l’art. 5, comma 7-bis, del d.l. 2 ottobre 1995, n. 415 (conv. in l. n. 507/1995), in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., per disparità di trattamento nella modulazione dei canoni e presunti profili di irrazionalità nell’amministrazione del patrimonio statale.

La decisione della Corte

La Corte dichiara entrambe le questioni non fondate: la modulazione del canone in base al reddito del conduttore è scelta razionale di politica patrimoniale dello Stato; il regime transitorio per i soggetti alluvionati risponde a una finalità solidaristica non arbitraria. Né l’una né l’altra disposizione introduce distinzioni irragionevoli o viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Il principio

La modulazione dei canoni di locazione degli immobili statali in proporzione al reddito del conduttore è una scelta discrezionale del legislatore non irragionevole, coerente con criteri di equità sociale e di valorizzazione del patrimonio pubblico.

Domande e risposte

Come funzionava il meccanismo di rivalutazione dell’art. 32?

Se il reddito familiare del conduttore nel 1993 era compreso tra 40 e 80 milioni di lire, il canone veniva raddoppiato; se superava gli 80 milioni, veniva quintuplicato. Per redditi più bassi l’aumento era inferiore.

Perché la disciplina non violava l’art. 3 Cost.?

Perché la differenziazione basata sul reddito del conduttore è un criterio ragionevole e non arbitrario, riconducibile all’esigenza di parametrare il canone pubblico alla capacità economica del locatario.

Cosa prevedeva la norma per i soggetti alluvionati del novembre 1994?

L’art. 5, comma 7-bis, del d.l. n. 415/1995 prorogava i termini di pagamento dei canoni per i conduttori di immobili statali residenti nelle zone colpite dall’alluvione del novembre 1994, in ossequio a finalità di solidarietà sociale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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