Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dalla Provincia autonoma di Trento sull’art. 17, comma 2, lett. f), della legge Gasparri n. 112/2004: la norma che garantisce trasmissioni RAI in lingua tedesca e ladina per Bolzano e solo in ladino per Trento non viola lo Statuto di autonomia né gli artt. 3 e 6 della Costituzione.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Trento aveva impugnato l’art. 17, comma 2, lett. f), della legge n. 112/2004 (legge Gasparri sul sistema radiotelevisivo), che imponeva alla RAI di garantire trasmissioni in lingua tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano, ma solo in lingua ladina per la Provincia di Trento, senza menzionare le minoranze linguistiche cimbra e mochena presenti nel territorio trentino.
La questione di legittimità costituzionale
La Provincia autonoma di Trento ha impugnato l’art. 17, comma 2, lett. f), della legge n. 112/2004 in riferimento agli artt. 2, 4, 15, 16, 92 e 102 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972), alle relative norme di attuazione (d.lgs. n. 592/1993), nonché agli artt. 3 e 6 della Costituzione (principio di uguaglianza e tutela delle minoranze linguistiche).
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. L’art. 17, comma 2, lett. f), fissa un livello minimo di garanzia del servizio pubblico RAI per le minoranze ladina, tedesca e ladina trentina. La mancata menzione delle minoranze cimbra e mochena non viola lo Statuto di autonomia: la norma statale non esaurisce la tutela di queste minoranze, che può essere assicurata mediante le convenzioni tra RAI e Provincia previste dalla normativa di attuazione.
Il principio
La legge statale sul servizio pubblico radiotelevisivo che garantisce trasmissioni per specifiche minoranze linguistiche fissa un minimo inderogabile, non un catalogo esaustivo. Le minoranze non espressamente menzionate possono essere tutelate attraverso le convenzioni tra la concessionaria e la Provincia autonoma previste dalle norme di attuazione dello Statuto speciale.
Domande e risposte
Chi sono le minoranze linguistiche presenti nella Provincia di Trento?
Nel territorio della Provincia autonoma di Trento sono presenti, oltre alla comunità ladina, le minoranze cimbra (nelle valli di Luserna e Folgaria) e mochena (nella valle del Fersina), riconosciute dalla normativa di attuazione dello Statuto speciale.
Perché la norma non violava l’art. 6 della Costituzione?
Perché l’art. 6 Cost. rimette alla legge la tutela delle minoranze linguistiche, e la legge n. 112/2004 non esclude tale tutela, ma fissa solo un livello minimo di garanzia per le trasmissioni RAI. La Provincia può integrare tale tutela mediante apposite convenzioni con la RAI.
La legge Gasparri si applicava in modo uguale alle due Province autonome?
No: per Bolzano prevedeva trasmissioni sia in tedesco che in ladino, per Trento solo in ladino. La Corte ha ritenuto che questa differenziazione rispecchiasse il diverso assetto delle autonomie speciali e non violasse il principio di uguaglianza, data la diversa composizione linguistica delle due Province.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 6 della Costituzione — tutela delle minoranze linguistiche
- Art. 117 della Costituzione — riparto legislativo in materia radiotelevisiva
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.