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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 19, comma 2, del TU immigrazione: il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva richiesto un’estensione del divieto di espulsione a situazioni non disciplinate dalla norma vigente, in una forma preclusa alla Corte.
Di cosa si tratta
L’art. 19 del TU immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) vieta l’espulsione dello straniero in determinate situazioni di radicamento familiare (coniuge italiano, figli minori italiani, ecc.). Il Tribunale di sorveglianza di Sassari chiedeva che il divieto fosse esteso anche allo straniero che, pur irregolare, avesse tutta la famiglia regolarmente soggiornante in Italia e nessun legame con il paese d’origine.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha impugnato l’art. 19, comma 2, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 Cost. (e art. 8 CEDU), 29 e 30 Cost., nella parte in cui non estendeva il divieto di espulsione allo straniero irregolare con tutti i familiari regolarmente soggiornanti in Italia e senza più legami con il paese d’origine.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: il petitum del rimettente implicava una pronuncia additiva in una materia caratterizzata da discrezionalità legislativa, in cui non esiste un’unica soluzione costituzionalmente obbligata. Spetta al legislatore modulare le ipotesi di divieto di espulsione.
Il principio
La Corte non può estendere per via additiva un divieto di espulsione a situazioni non disciplinate quando la scelta dei casi di protezione appartiene alla discrezionalità del legislatore e non esiste una soluzione costituzionalmente obbligata.
Domande e risposte
Quali stranieri sono già protetti dall’espulsione dall’art. 19?
L’art. 19, comma 2, vieta l’espulsione tra l’altro dello straniero convivente con il coniuge italiano, del genitore di figlio minore italiano, del minore, e della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi al parto.
Perché la questione era inammissibile?
Perché il giudice chiedeva alla Corte di aggiungere una nuova ipotesi di divieto di espulsione: una scelta che comporta valutazioni discrezionali di politica migratoria spettanti al Parlamento, non alla Corte.
Cosa avrebbe dovuto fare il detenuto per evitare l’espulsione?
In assenza di protezione legale, avrebbe potuto chiedere al giudice la valutazione della sua situazione familiare nell’ambito dei poteri discrezionali dell’autorità amministrativa o in sede di opposizione al provvedimento espulsivo.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — parametro: diritti inviolabili
- Art. 3 della Costituzione — parametro: uguaglianza
- Art. 29 della Costituzione — parametro: tutela della famiglia
- Art. 30 della Costituzione — parametro: doveri verso i figli
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