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La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge del Molise n. 12/2002, che affidava al Presidente della Giunta regionale il potere di sciogliere il Consiglio della comunità montana in caso di mancata approvazione del bilancio, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, 123 e al principio di leale collaborazione.
Di cosa si tratta
Il TAR Molise aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge regionale n. 12/2002, che consentiva al Presidente della Giunta regionale del Molise di sciogliere il Consiglio della comunità montana e nominare un commissario straordinario quando l’ente non approvasse il bilancio nei termini. Il TAR dubitava che tale potere di scioglimento, attribuito ad un organo monocratico regionale, violasse i principi sull’autonomia degli enti locali.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR per il Molise ha impugnato l’art. 17 della legge reg. Molise n. 12/2002 in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, secondo comma, lettera p), e 123 della Costituzione nonché al principio di leale collaborazione, nella parte in cui affidava al Presidente della Giunta regionale il potere di scioglimento e commissariamento delle comunità montane.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. Le comunità montane sono enti locali rientranti nella competenza legislativa regionale. Il legislatore regionale può legittimamente disciplinare le ipotesi di scioglimento degli organi di tali enti, anche affidando il potere di scioglimento al Presidente della Giunta regionale, senza che ciò contrasti con i principi costituzionali sull’autonomia locale.
Il principio
Le comunità montane rientrano nella competenza legislativa regionale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. p), Cost. Le regioni possono disciplinarne l’organizzazione e le ipotesi di scioglimento degli organi, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale (d.lgs. n. 267/2000).
Domande e risposte
Cosa sono le comunità montane?
Le comunità montane sono enti locali costituiti tra comuni montani e parzialmente montani, previsti dall’art. 27 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali). Svolgono funzioni di gestione associata e promuovono lo sviluppo dei territori montani.
Perché la Corte non ha ravvisato la violazione dell’autonomia locale?
Perché le comunità montane non godono della stessa garanzia costituzionale dei Comuni e delle Province. La loro disciplina è rimessa alla legge regionale, che può prevedere poteri di vigilanza e controllo sugli organi, incluso lo scioglimento in caso di disfunzione.
Il commissariamento da parte della Regione è compatibile con l’autonomia degli enti locali?
Sì, per le comunità montane. La Corte ha chiarito che la garanzia costituzionale dell’autonomia locale di cui all’art. 5 e all’art. 114 Cost. si riferisce primariamente a Comuni e Province, non alle comunità montane, la cui esistenza e disciplina dipendono dalla legge.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 114 della Costituzione — organizzazione della Repubblica e autonomie locali
- Art. 117 della Costituzione — riparto legislativo Stato-Regioni sugli enti locali
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.