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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con sentenza n. 232/2005, la Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità dell’art. 50, comma 8, lett. c), della legge della Regione Veneto n. 11/2004 (governo del territorio), che consentiva deroghe alla disciplina statale in materia di caccia e pesca. La Regione non ha competenza esclusiva in tali materie: la competenza è concorrente.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge regionale del Veneto n. 11/2004 (Norme per il governo del territorio), in particolare l’art. 40 (in materia di protezione dell’ambiente) e l’art. 50, comma 8, lett. c) (che attribuiva ai Comuni la facoltà di rilasciare concessioni derogando alla disciplina statale su caccia e pesca).

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 40 e 50, comma 8, lett. c), l.r. Veneto n. 11/2004. Parametri: artt. 3, 117 (secondo comma, lett. s e l; terzo comma), 118, terzo comma, e 127 Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 50, comma 8, lett. c): le Regioni non possono, nell’ambito del governo del territorio, derogare alla normativa statale in materia di caccia e pesca, che rientra nella competenza concorrente e in alcune componenti in quella esclusiva statale (tutela dell’ambiente). La questione sull’art. 40 è invece dichiarata non fondata.

Il principio

Le Regioni, nell’esercizio delle loro competenze in materia di governo del territorio, non possono introdurre deroghe a normative statali che disciplinano materie di competenza concorrente o esclusiva dello Stato. Il titolo competenziale più specifico prevale su quello più generale.

Domande e risposte

Chi ha competenza in materia di caccia e pesca?

La caccia e la pesca rientrano in materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.), ma alcuni profili attinenti alla tutela dell’ambiente e degli ecosistemi rientrano nella competenza esclusiva statale.

Cosa significa «governo del territorio»?

È una materia di competenza concorrente che comprende l’urbanistica, l’edilizia e la pianificazione territoriale. Non comprende però tutte le attività che si svolgono nel territorio regionale.

La norma regionale era del tutto illegittima?

Solo parzialmente: l’art. 40 (protezione dell’ambiente nelle norme di governo del territorio) è stato dichiarato non fondato. Solo la specifica previsione derogatoria su caccia e pesca è stata colpita dall’incostituzionalità.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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