Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 10, comma 2, della legge regionale Emilia-Romagna 26/2003 sugli incidenti rilevanti: la Regione può legittimamente attribuire alle Province la competenza a predisporre i piani di emergenza esterni, perché la materia rientra nella legislazione concorrente sulla “sicurezza della popolazione”.
Di cosa si tratta
La legge regionale dell’Emilia-Romagna 26/2003 disciplinava la prevenzione degli incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose. L’art. 10, comma 2, attribuiva alle Province la competenza per predisporre i “piani di emergenza esterni” agli stabilimenti pericolosi. Il Governo impugnò la norma sostenendo che invadesse le competenze esclusive statali in materia ambientale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 10, comma 2, della legge regionale Emilia-Romagna 26/2003 per violazione dell’art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, sostenendo che la materia ambientale fosse di competenza esclusiva statale e che la norma contrastasse con i principi fondamentali statali in materia di sicurezza.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. La predisposizione dei piani di emergenza esterni riguarda prevalentemente la “sicurezza della popolazione” (materia di legislazione concorrente) e non la tutela ambientale (competenza esclusiva statale). La Regione, nell’esercizio della propria competenza concorrente, può attribuire la funzione amministrativa alle Province nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Il principio
In materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.), la Regione può disciplinare le funzioni amministrative nel rispetto dei soli principi fondamentali stabiliti dalla legge statale. L’attribuzione alle Province della pianificazione di emergenza è conforme al principio costituzionale di adeguatezza.
Domande e risposte
Cosa sono i “piani di emergenza esterni” agli stabilimenti pericolosi?
Sono i piani predisposti per gestire le conseguenze di un incidente rilevante che coinvolge sostanze pericolose al di fuori del perimetro dell’impianto: evacuazione della popolazione, assistenza medica, coordinamento dei soccorsi.
Perché lo Stato sosteneva che la norma invadesse le sue competenze?
Perché la direttiva europea Seveso (d.lgs. 334/1999) attribuisce a organi statali (Ministero dell’ambiente e Prefetture) la predisposizione di tali piani, e perché la tutela dell’ambiente è di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera s), Cost.
Come si distinguono “sicurezza della popolazione” e “tutela dell’ambiente” ai fini del riparto di competenze?
La “sicurezza della popolazione” (competenza concorrente) riguarda la protezione delle persone da rischi; la “tutela dell’ambiente” (competenza esclusiva statale) riguarda la protezione dell’ecosistema. La Corte valuta la prevalenza in base all’oggetto principale della norma.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative Stato-Regioni, parametro della questione
- Art. 118 della Costituzione — Principi di sussidiarietà e adeguatezza, parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.