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La legge finanziaria 2004 che istituiva un fondo statale per la campagna promozionale del “made in Italy” e il relativo marchio di origine è stata ritenuta costituzionalmente legittima. L’intervento rientra nella tutela della concorrenza di competenza esclusiva statale, non nel commercio con l’estero di competenza concorrente, e non viola il principio di leale collaborazione.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2004 (l. n. 350 del 2003) prevedeva, all’art. 4 commi 61 e 63, l’istituzione di un fondo di 20-30 milioni di euro per una campagna promozionale straordinaria a favore del “made in Italy”, con la possibilità di istituire un apposito marchio. Il relativo regolamento sarebbe stato emanato dal Ministro delle attività produttive senza partecipazione delle Regioni. La Regione Emilia-Romagna aveva impugnato queste disposizioni.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Emilia-Romagna ha impugnato i commi 61 e 63 dell’art. 4 della legge n. 350 del 2003 in riferimento all’art. 117, terzo e sesto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione. La Regione sosteneva che l’intervento, per le sue dimensioni, non fosse macroeconomico ma rientrasse nel “commercio con l’estero” (materia concorrente), e che il regolamento governativo emanato senza coinvolgimento regionale violasse l’art. 117 sesto comma.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata. L’intervento rientra nella tutela della concorrenza (art. 117 secondo comma lettera e)), materia di esclusiva competenza statale, nella sua accezione dinamica che comprende misure volte a favorire lo sviluppo del mercato. La modestia dell’importo non esclude questa qualificazione. Il regolamento governativo è legittimo perché emanato nell’ambito di una materia statale, e le attività della Scuola superiore dell’economia e delle finanze non invadono la formazione professionale regionale.
Il principio
La “tutela della concorrenza” di esclusiva competenza statale include interventi di politica economica volti a favorire lo sviluppo del mercato attraverso campagne promozionali e strumenti di certificazione della qualità dei prodotti nazionali. La limitatezza dell’intervento finanziario non è di per sé determinante per escludere questa qualificazione: ciò che rileva è la proporzione e la ragionevolezza rispetto agli obiettivi.
Domande e risposte
La promozione del “made in Italy” è competenza dello Stato o delle Regioni?
Secondo questa sentenza, le campagne promozionali generali del “made in Italy” rientrano nella tutela della concorrenza di competenza esclusiva statale. Solo quando si passa a promuovere specifici prodotti regionali occorre coinvolgere le Regioni di origine in un rapporto di leale collaborazione.
Quando il principio di leale collaborazione impone la partecipazione regionale ai procedimenti normativi statali?
Quando lo Stato interviene in materie non di sua esclusiva competenza, con un intreccio stretto con ambiti concorrenti o residuali. Nel caso del “made in Italy” la materia prevalente è la tutela della concorrenza (esclusiva statale), per cui la collaborazione non è costituzionalmente necessaria.
Il marchio “made in Italy” poteva essere regolato con decreto ministeriale senza il parere delle Regioni?
La Corte ha risposto affermativamente: il regolamento previsto dal comma 63 è giustificato dalla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, che comprende anche la potestà regolamentare. Non vi era obbligo di coinvolgimento regionale, anche se la Corte ha segnalato come auspicabile una collaborazione per le iniziative rivolte a prodotti specifici.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale per la tutela della concorrenza; ripartizione tra Stato e Regioni della potestà legislativa e regolamentare
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.