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La delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le affermazioni del senatore a vita Giulio Andreotti sul magistrato Mario Almerighi è stata annullata dalla Corte. Le dichiarazioni rese nelle interviste del 1999 non erano legate da nesso funzionale all’attività parlamentare: il mero contesto politico della vicenda e la qualifica di senatore a vita non bastano ad attivare la prerogativa dell’art. 68 primo comma della Costituzione.

Di cosa si tratta

Nel 1999 il senatore a vita Giulio Andreotti aveva rilasciato interviste nelle quali definiva il magistrato Mario Almerighi “falso testimone” e “pazzo”, in relazione a dichiarazioni rese da questi nel processo penale a carico di Andreotti davanti al Tribunale di Palermo. Almerighi aveva querelato il senatore per diffamazione aggravata. Il Senato aveva deliberato l’insindacabilità delle opinioni, ma il GUP di Perugia ha proposto conflitto di attribuzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Perugia ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla deliberazione del Senato del 31 gennaio 2001, che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal senatore ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il GUP sosteneva l’assenza di nesso funzionale tra quelle dichiarazioni e l’attività parlamentare del senatore.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto il conflitto e annullato la delibera di insindacabilità. Le dichiarazioni parlamentari di Andreotti del 1993 — indicate dal Senato come atto parlamentare rispetto al quale le interviste del 1999 sarebbero state la “mera divulgazione” — non menzionavano mai il dott. Almerighi (già nell’udienza del 13 maggio 1993) e riguardavano altri soggetti. Non era quindi configurabile alcun nesso di sostanziale identità tra le opinioni parlamentari e le affermazioni extraparlamentari.

Il principio

L’insindacabilità parlamentare ex art. 68 primo comma Cost. richiede un nesso funzionale tra l’opinione espressa all’esterno e l’attività svolta in sede parlamentare. Non è sufficiente che vi sia un contesto politico comune. La qualifica di senatore a vita non conferisce una protezione “rinforzata” rispetto ai senatori eletti: i criteri di valutazione del nesso funzionale sono i medesimi.

Domande e risposte

Cosa è il “nesso funzionale” richiesto per l’insindacabilità parlamentare?

Si tratta di un collegamento sostanziale tra l’opinione espressa all’esterno del Parlamento e un’attività parlamentare tipica (dichiarazioni in Aula, atti parlamentari, atti della funzione). Non basta che le dichiarazioni riguardino materie di interesse politico già trattate in sede parlamentare: occorre una vera identità di contenuto.

I senatori a vita godono di una protezione maggiore?

No, ha chiarito la Corte. L’art. 68 primo comma Cost. non prevede distinzioni tra senatori eletti e senatori a vita. La tesi del Senato — secondo cui l’investitura per “meriti eccezionali” giustificherebbe una tutela più ampia — non ha trovato riscontro in alcuna norma costituzionale.

Quando la delibera di insindacabilità può essere annullata dalla Corte?

Quando il Parlamento ha valutato come insindacabile un comportamento che, alla luce dei criteri del nesso funzionale elaborati dalla Corte stessa, non rientra nell’esercizio delle funzioni parlamentari. In questo caso la delibera è viziata e produce una menomazione illegittima della sfera di attribuzioni dell’autorità giudiziaria.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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