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L’art. 403 del codice penale, che prevedeva pene più gravi per il vilipendio della religione cattolica rispetto agli altri culti, è stato dichiarato parzialmente incostituzionale. La Corte ha esteso anche a questo reato la parità sanzionatoria già introdotta per gli artt. 404 e 405 c.p., eliminando l’inammissibile discriminazione tra confessioni religiose davanti alla legge penale.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Verona, nel corso di un processo penale per vilipendio della religione durante un dibattito televisivo, aveva rilevato che l’art. 403 c.p. prevedeva pene più severe per le offese alla religione cattolica rispetto agli altri culti ammessi: in quest’ultimo caso si applicava la diminuzione di pena prevista dall’art. 406 c.p., ma non nel primo. Questa disparità appariva incompatibile con la soppressione della religione di Stato avvenuta con il Concordato del 1984.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Verona ha impugnato l’art. 403, commi primo e secondo, del codice penale in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione. La norma prevedeva la reclusione fino a due anni per il vilipendio di chi professa la religione cattolica e da uno a tre anni per il vilipendio di un ministro del culto cattolico, senza che si applicasse la diminuente dell’art. 406 c.p. riservata ai soli culti ammessi.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 403, primo e secondo comma, c.p. nella parte in cui prevede per le offese alla religione cattolica pene più gravi anziché la pena diminuita stabilita dall’art. 406 c.p. Si tratta dell’ultimo intervento in una serie che aveva già eliminato analoga disparità negli artt. 402, 404 e 405 c.p., completando il percorso verso la parità di tutela penale del sentimento religioso.
Il principio
Il principio di laicità dello Stato implica equidistanza e imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose. Una disciplina penale che riserva un trattamento sanzionatorio più severo alle offese alla religione cattolica rispetto agli altri culti è inammissibile, in quanto contrasta con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e con l’eguale libertà di tutte le confessioni davanti alla legge (art. 8 Cost.).
Domande e risposte
Cosa prevedeva l’art. 403 del codice penale prima di questa sentenza?
Puniva con la reclusione fino a due anni chi offendeva la religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa, e con la reclusione da uno a tre anni chi vilipendeva un ministro del culto cattolico. La diminuente prevista dall’art. 406 c.p. per i culti ammessi non si applicava alla religione cattolica, determinando una disparità sanzionatoria.
La sentenza ha eliminato l’intero reato di vilipendio?
No. La Corte ha deciso nei limiti del thema decidendum posto dal giudice rimettente, estendendo la diminuente dell’art. 406 c.p. anche alle offese alla religione cattolica. Non è stata accolta la richiesta della difesa di eliminare integralmente la norma, perché avrebbe introdotto un tema nuovo rispetto a quello devoluto.
Quali precedenti aveva questa sentenza?
Le sentenze nn. 329 del 1997 (art. 404 c.p.), 508 del 2000 (art. 402 c.p.) e 327 del 2002 (art. 405 c.p.) avevano già eliminato le disparità sanzionatorie negli altri reati contro il sentimento religioso. La n. 168 del 2005 ha completato questo percorso per l’art. 403 c.p.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e non discriminazione per ragioni di religione
- Art. 8 della Costituzione — eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge
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